Legionella negli edifici: responsabilità penale e posizione di garanzia
Un nuovo focolaio di legionella in un complesso di edilizia popolare ha fatto scattare l’allarme.
In via Rizzoli, quartiere Crescenzago, si sono registrati sette casi di infezione – cinque persone tuttora ricoverate e un paziente deceduto.
Episodi simili non sono purtroppo isolati: nel 2024 un cluster tra Corsico e Buccinasco colpì 28 persone, con tracce del batterio rinvenute in alcune torri di raffreddamento; nel 2018, a Bresso, un altro focolaio coinvolse 52 persone.
Questi casi di cronaca ripropongono con urgenza il tema della responsabilità penale per contaminazioni da legionella negli edifici e il ruolo di chi ha una posizione di garanzia.
Contaminazione da legionella: rischi per la salute e obblighi di prevenzione
La Legionella è un batterio che prolifera in acqua stagnante a temperature tra 25°C e 45°C, annidandosi in tubature, boiler, serbatoi e altri punti critici degli impianti idrici.
Il contagio avviene per inalazione di microscopiche gocce d’acqua contaminata (ad esempio facendo la doccia), e può causare una polmonite anche letale. Per questo, chi gestisce edifici e impianti idrici ha il dovere giuridico di adottare misure preventive.
Controlli periodici, manutenzione delle tubature, pulizia di serbatoi e filtri, disinfezione dell’acqua, mantenimento di adeguate temperature, ecc. – tutte azioni volte a scongiurare la proliferazione del batterio.
Già prima delle recenti riforme, normative di settore e linee guida ministeriali prevedevano l’obbligo generale di assicurare la salubrità dell’acqua distribuita negli edifici.
Ad esempio, l’amministratore di condominio deve mantenere in buono stato l’impianto fino ai rubinetti degli appartamenti e intervenire tempestivamente per garantire acqua sicura.
Analoghi obblighi di diligenza gravano su dirigenti scolastici, direttori sanitari di ospedali, gestori di RSA (case di riposo), titolari di strutture ricettive e chiunque abbia la gestione di edifici aperti ad utenti o al pubblico.
In tutti questi casi il soggetto ricopre una posizione di garanzia, ossia un ruolo che comporta il dovere giuridico di prevenire eventi dannosi per la vita e la salute altrui.
Posizione di garanzia e art. 40 c.p.: il dovere di impedire eventi dannosi
In diritto penale vige il principio sancito dall’art. 40, comma 2 c.p.: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Se un evento lesivo (infezione o decesso) si verifica a causa dell’omissione delle dovute misure di prevenzione, il garante della sicurezza può essere chiamato a risponderne penalmente per omissione.
In altri termini, l’omesso impedimento dell’evento, da parte di chi aveva l’obbligo di evitarlo, equivale a una causazione colposa dello stesso.
Questa costruzione giuridica è alla base delle imputazioni penali nei casi di contaminazione da legionella.
Se una persona subisce lesioni o perde la vita a seguito di un contagio riconducibile all’impianto idrico di un edificio, i titolari delle posizioni di garanzia (ad esempio l’amministratore condominiale, il dirigente o responsabile della struttura) possono essere indagati per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.), a seconda dell’esito.
La Procura della Repubblica, in simili circostanze, contesta la colpa consistita nella negligenza, imprudenza o imperizia nel gestire il rischio legionella.
Ad esempio causa mancata manutenzione degli impianti, assenza di controlli sulla qualità dell’acqua, omissione di sanificazioni periodiche, ecc.
L’evento dannoso (contagio, malattia o morte) viene così attribuito causalmente all’omissione del garante, in virtù dell’art. 40 c.p. e delle norme che gli imponevano quello specifico dovere di impedimento.
Casi giudiziari: quando la negligenza diventa reato
Diversi precedenti confermano l’attivazione della responsabilità penale in vicende di legionellosi.
Nel caso di Sulmona (2023), ad esempio, una donna di 64 anni è deceduta per legionella contratta nelle case popolari Ater: dalle analisi emerse una contaminazione batterica elevatissima nei sanitari della sua abitazione, indice di grave mancata manutenzione.
La Procura ha indagato per omicidio colposo l’amministratore condominiale, il responsabile dell’ente gestore e il tecnico manutentore.
L’accusa era quella di non aver sostituito impianti vetusti, omesso la disinfezione termica e trascurato i controlli periodici sulla qualità dell’acqua.
È uno dei primi procedimenti penali in cui un amministratore di condominio viene coinvolto per legionella dopo l’entrata in vigore della nuova normativa del 2023.
In ambito sanitario, si ricordano casi come quello dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara, dove due dirigenti furono processati (inizialmente condannati in primo grado, poi assolti in appello) per la morte di una paziente infettata da legionella.
In ambito turistico-ricettivo, emblematico è il caso di Cremona: la titolare di una piccola struttura alberghiera è sotto processo per omicidio colposo dopo che un’anziana cliente, ospite per pochi giorni, morì nel 2022 a causa di legionella contratta durante il soggiorno.
Secondo l’accusa, nell’osteria con alloggi non erano stati effettuati i controlli e trattamenti previsti dai protocolli anti-legionella, e l’Agenzia di Tutela della Salute riscontrò nel rubinetto di quella camera una concentrazione batterica altissima (mentre l’acqua delle abitazioni della vittima risultò pulita).
Questi esempi dimostrano come l’omessa vigilanza sulle acque e sugli impianti di un edificio possa esporre i garanti a gravi conseguenze penali.
In caso di condanna per lesioni o omicidio colposo derivanti da legionella, le pene previste vanno dalla reclusione (ad esempio, fino a 5 anni per l’omicidio colposo con violazione di norme di prevenzione) alle sanzioni pecuniarie, oltre all’inevitabile obbligo di risarcimento dei danni alle parti civili.
Anche senza arrivare a eventi letali, la semplice presenza di una situazione di pericolo per la salute pubblica può comportare sanzioni amministrative pesanti.

D.Lgs. 18/2023: nuove regole per la sicurezza dell’acqua e prevenzione della legionella
Alla luce dei rischi evidenziati, il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18 (cosiddetto “Decreto Acque Potabili”) ha introdotto importanti novità normative per garantire la qualità dell’acqua negli edifici, in attuazione della direttiva UE 2020/2184. Questa riforma riconosce la sicurezza dell’acqua come parte integrante del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e impone un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio lungo tutta la filiera idrica.
Tra le novità di D.Lgs. 18/2023 vi è l’inserimento, per la prima volta, di un parametro limite specifico per la Legionella nelle acque destinate al consumo umano. L’Allegato I Parte D del decreto fissa una soglia di sicurezza di <1000 UFC/L (unità formanti colonia per litro) per la presenza di Legionella nell’acqua.
Superata tale soglia (o anche al di sotto, in caso di focolai epidemici), scattano azioni correttive immediate: confermare la fonte dell’infezione, identificare la specie di Legionella e adottare misure di bonifica.
Inoltre, il decreto impone l’obbligo di redigere Piani di Sicurezza dell’Acqua (Water Safety Plans) basati sul rischio per le strutture prioritarie (grandi edifici pubblici o con molti utenti, come ospedali, scuole, alberghi, palestre, ecc.) entro il 12 gennaio 2029.
Ciò significa che enti e gestori di tali strutture devono mappare i pericoli, monitorare regolarmente la qualità dell’acqua e implementare procedure preventive ad hoc. Per gli edifici residenziali privati, il decreto al momento non prevede un Piano di Sicurezza obbligatorio. Tuttavia, resta fermo l’obbligo generale di diligenza e la raccomandazione di seguire le Linee Guida nazionali sulla prevenzione della legionellosi (Accordo Stato-Regioni 2015).
Obblighi e sanzioni per i gestori interni degli edifici
Una delle implicazioni più rilevanti del D.Lgs. 18/2023 è la definizione di responsabilità del “Gestore Idrico della Distribuzione Interna” (GIDI), figura che nei condomìni e edifici in genere coincide con il soggetto che gestisce l’impianto idrico interno.
Ad esempio, l’amministratore di condominio è ora qualificato come gestore interno dell’acqua e deve garantire che i parametri di qualità forniti dall’acquedotto al contatore siano mantenuti fino ai rubinetti e docce dei singoli utenti.
Il decreto prevede specifiche sanzioni in caso di violazione di tali obblighi: l’art. 23 punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro l’inosservanza dei parametri di qualità o la mancata verifica della salubrità dell’acqua negli impianti interni (salvo che il fatto costituisca reato).
Ora la legge impone controlli regolari, senza necessità di autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale o dell’ente proprietario.
Dal punto di vista penale, il D.Lgs. 18/2023 rafforza il nesso di colpa in caso di eventi legionellosi. La mancata ottemperanza ai doveri di controllo e manutenzione può costituire prova della negligenza grave del gestore.
Omissioni quali mancata pulizia e disinfezione periodica degli impianti o mancato controllo della temperatura dell’acqua – che favoriscono la proliferazione del batterio – sono citate come esempi di condotta negligente dal nuovo quadro normativo.
In caso di contagio, sarà dunque più agevole per l’accusa dimostrare che il garante ha violato precise regole cautelari fissate dalla legge, configurando la colpa.
L’amministratore, dirigente o gestore potrà essere ritenuto penalmente responsabile ex art. 40 c.p. proprio per non aver adottato le misure obbligatorie (controlli, trattamenti, interventi di manutenzione straordinaria) idonee a prevenire la contaminazione.
Inoltre, l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale del decreto funge da deterrente, spingendo chi riveste posizioni di garanzia ad adeguare il proprio edificio alle nuove disposizioni.
In sintesi, dal 2023 in poi, ignorare il rischio legionella non è più concepibile come una semplice leggerezza, ma come un grave inadempimento penalmente rilevante.

Come prevenire il rischio legionella ed evitare responsabilità penali
Data la pericolosità della legionella e il rigoroso impianto normativo delineatosi, è fondamentale che ogni soggetto in posizione di garanzia adotti un approccio proattivo di prevenzione del rischio legionellosi.
Ecco alcune misure chiave:
- manutenzione periodica degli impianti idrici: ispezionare e pulire periodicamente le tubature, sostituire sezioni o raccordi corrotti o troppo vecchi, eliminare tratti morti dove l’acqua ristagna, rimuovere incrostazioni e sedimenti;
- controllo della temperatura e disinfezioni: mantenere l’acqua calda sopra i 60°C nei boiler e nei circuiti sanitari (temperatura letale per la legionella). Effettuare flussaggi (far scorrere l’acqua) regolari nei punti poco usati. Eseguire disinfezioni termiche o shock clorazioni dell’impianto quando necessario;
- monitoraggio della qualità dell’acqua: programmare analisi di laboratorio sull’acqua ai punti critici (es. serbatoi, cisterne, rubinetti terminali) con cadenza almeno annuale o semestrale. In particolare nelle strutture ad alto rischio (ospedali, RSA, palestre, hotel). Documentare ogni controllo e intervento, tenendo un registro di manutenzione;
- informazione e formazione: sensibilizzare gli utenti dell’edificio sulle buone pratiche (ad esempio far scorrere l’acqua calda prima della doccia, soprattutto dopo periodi di inutilizzo). Formare il personale addetto alla manutenzione sulle corrette procedure anti-legionella, e all’occorrenza rivolgersi a tecnici specializzati in prevenzione della legionellosi;
- aggiornamento normativo: seguire le evoluzioni delle linee guida ministeriali e delle norme tecniche. Ad esempio, allinearsi ai requisiti dei Piani di Sicurezza dell’Acqua per le strutture prioritarie e adeguare i propri regolamenti interni di conseguenza. Verificare i valori di parametro introdotti dal D.Lgs. 18/2023 (Legionella <1000 UFC/L, Piombo <5 µg/L, ecc.) e predisporre immediatamente le misure correttive se i controlli ne evidenziano il superamento;
L’adozione rigorosa di queste misure, oltre a proteggere la salute delle persone, mette al riparo da responsabilità penali. Infatti, se il garante dimostra di aver fatto tutto il possibile (secondo le migliori pratiche e obblighi vigenti) per prevenire il rischio, sarà più difficile imputargli una colpa.
Al contrario, l’inerzia o l’approssimazione costituisce una violazione della diligenza esigibile e può integrare gli estremi della colpa grave.
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