Il nuovo DPCM del 26.04.2020: Fase II e ripresa delle attività “a basso rischio di contagio”.
Nella serata del 26.04.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla c.d. “Fase II” (clicca qui per scaricare il documento).
A partire dal prossimo 4 maggio è infatti prevista la ripresa di determinate attività produttive industriali e commerciali, attualmente sospese a seguito del DPCM del 10.04.2020, puntualmente indicate nell’allegato 3 del provvedimento, nonché di quelle relative al commercio al dettaglio ed ai servizi alla persona richiamante negli allegati 1 e 2.
- I protocolli di valutazione del rischio
Si tratta di settori lavorativi già valutati come “Classe di rischio basso”, mediante l’innovativa metodologia di stima integrata del pericolo di contagio proposta dall’INAIL nel documento tecnico pubblicato lo scorso 23 aprile (clicca qui per scaricare il documento).
Le disposizioni contenute del testo redatto dall’INAIL dovranno essere coordinate con i protocolli del Governo allegati al nuovo DPCM, ed in particolare:
- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24.4.2020 (all. 6 DPCM 26.4.2020);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri del 24.4.2020 (all. 7 DPCM);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (all.ti 8-9 e all.to tecnico DPCM).
Il combinato disposto di questi documenti impone alle aziende di effettuare una preventiva valutazione interna dei rischi di diffusione del virus, anche in considerazione della tipologia di attività svolta, prodromica all’adozione di idonee misure organizzative, di prevenzione e protezione, per contrastare l’insorgenza di focolai epidemici (sul punto si veda l’articolo “Coronavirus e Fase II: sospensione delle attività che non si adeguano ai nuovi protocolli per il contenimento del contagio sui luoghi di lavoro.“).
Il mancato rispetto dell’onere di introduzione o aggiornamento dei protocolli di valutazione integrata del rischio di contagio, comporterà l’immediata sospensione dell’attività lavorativa.
Il nuovo DPCM entrerà in vigore solamente il prossimo 4 maggio; tuttavia, ai sensi dell’art. 10, le società rientranti nelle categorie oggetto di autorizzazione potranno, a partire dal 27 aprile, porre in essere tutte le misure indispensabili per adeguarsi agli standard individuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio.
- Le strategie organizzative, di prevenzione e protezione, volte alla mitigazione del rischio di contagio
Tra le varie misure finalizzate al contenimento del contagio si evidenziano:
- l’incentivazione, anche nella ‘Fase II’ del lavoro agile o a distanza, pure mediante l’utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili, nonché di tecnologie innovative, sia per le attività lavorative (con particolare riferimento alle attività amministrative/gestionali), sia per le riunioni che, ove risulti indispensabile, possono avvenire con la contemporanea presenza fisica dei partecipanti, a condizione però che siano garantiti il distanziamento interpersonale ed un’adeguata pulizia ed aerazione dei locali;
- la sospensione e l’annullamento delle trasferte di lavoro, anche se già programmate o concordate; allo stesso modo, è disposta la sospensione degli eventi interni e delle attività di formazione – anche obbligatorie – in aula;
- la chiusura dei reparti non deputati alla produzione e di tutti quelli dei quali sia possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working;
- l’incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la gestione degli spazi di lavoro, che devono essere rimodulati al fine di garantire il distanziamento sociale, con la distanza interpersonale minima di un metro, ove compatibile con la natura dei processi produttivi e quindi attraverso la ricollocazione delle singole postazioni o, laddove non sia possibile, con l’installazione di barriere separatorie;
- la regolamentazione dell’accesso e della fruizione degli spazi comuni, quali mense aziendali, punti di ristoro, spogliatoi, servizi igienici e aree fumatori, per i quali deve essere garantita la ventilazione continua degli ambienti, un sistema di turnazione degli accessi, un tempo di permanenza limitata all’interno degli stessi ed il mantenimento del distanziamento interpersonale minimo di un metro;
- un’adeguata organizzazione del lavoro attraverso l’adozione di misure volte ad evitare assembramenti in entrata e in uscita, anche con riferimento agli spazi comuni, prevedendo accessi separati per l’entrata e l’uscita e favorendo orari flessibili e/o scaglionati (anche per scongiurare il rischio di sovraffollamento sui mezzi pubblici negli orari di punta, per cui si esorta l’uso del mezzo di privato o di navette che garantiscano il distanziamento interpersonale);
- la regolamentazione di modalità e tempi per l’accesso dei fornitori nei locali aziendali: devono essere predisposte procedure specifiche di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni, che debbono prevedere modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori.
- Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1 DPCM)
Per quanto concerne autorizzazioni e limitazioni alla libertà individuale dei soggetti, vengono di seguito indicate le principali prescrizioni contenute nel nuovo Decreto:
- consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine;
- divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- le aree gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;
- è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
- chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità svolti nei cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- sono sospese le cerimonie civili e religiose;
- sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, nonché i corsi professionali e le attività formative; resta ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale;
- sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- consentite le attività commerciali al dettaglio individuate nell’allegato 1;
- chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché la ristorazione con asporto;
- chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie, marittime e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
- aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale minima di almeno un metro;
- sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Considerazioni conclusive
Fatta salva la ripresa di determinate attività produttive industriali e commerciali, il nuovo DPCM si caratterizza principalmente per aver introdotto nella normativa nazionale il contenuto delle varie linee guida e dei protocolli condivisi pubblicati nelle ultime settimane al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 connessi all’esercizio delle attività lavorative (per approfondimenti si legga “Coronavirus e Fase II: sospensione delle attività che non si adeguano ai nuovi protocolli per il contenimento del contagio sui luoghi di lavoro“; “Coronavirus, stretta del Viminale: più controlli di GdF, Asl e Ispettorato del Lavoro nelle aziende che hanno ripreso la produzione“;”Prevenire il reato ai tempi del Coronavirus: obblighi, regole di condotta e responsabilità negli ambienti di lavoro.“).
Entro il 4 maggio i datori di lavoro dovranno predisporre o adeguare le procedure interne per tutelare la salute dei dipendenti in relazione all’epidemia da Coronavirus, che andranno ad aggiungersi alle previsioni ex D.Lgs. 81/2018.
La ridotta validità temporale del decreto, efficace fino al prossimo 17 maggio, consentirà al Governo di vagliare l’idoneità delle misure ivi contenute, intervenendo a distanza di due settimane per proseguire nel graduale percorso di apertura di tutte le attività produttive, ovvero di ripristinare le limitazioni delle stesse, laddove necessarie.