DPCM 26.04.2020 e via libera alle visite dei congiunti: di chi si tratta?

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DPCM 26.04.2020 e via libera alle visite dei congiunti: di chi si tratta?

A partire dal 4 maggio sarà ancora consentito spostarsi per motivi di lavoro, salute o in casi di necessità.

La novità del DPCM del 26.04.2020 è la previsione di una nuova situazione di necessità: sarà possibile spostarsi per incontrare i congiunti.

Le visite ai familiari rimangono però limitate a coloro che vivono nella stessa Regione.
Il DPCM (art. 1 lett. a) secondo periodo) specifica come lo spostamento in una Regione diversa rispetto a quella di residenza sia ammissibile solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Pertanto, non rientra la motivazione della visita ai congiunti a meno che non si tratti di uno spostamento connesso alla salute o di assoluta urgenza.
La discrezionalità di chi effettua i controlli rimane comunque ampia e potrebbe determinare una sanzione.

Ma chi sono i congiunti?

Il Decreto inizialmente non qualificava con precisione i soggetti rientranti in questa categoria.

La definizione doveva pertanto essere riempita di contenuto facendo riferimento alla normativa vigente.

In particolare, agli effetti della legge penale, art. 307 c.p,  per i prossimi congiunti s’intendono gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti.
Nel caso di morte del coniuge e non vi sia prole nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini.

Questa nozione, però, è stata ampliata sin dal 2014.

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 46351 del 10.11.2014, infatti, ha stabilito come anche un fidanzato possa considerarsi un congiunto. (Clicca qui per scaricare la sentenza).

Trattasi infatti di un soggetto con cui si ha un solido e duraturo legame affettivo, a “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali”.

Inoltre, in seguito alle critiche mosse rispetto alla previsione del DPCM, in una circolare del 2 maggio 2020, il Ministero degli Interni ha voluto chiarire che i congiunti sono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. (Clicca qui per scaricare la circolare).

E’ importante sottolineare come la visita ai congiunti possa avvenire solo nel caso in cui questo non comporti un assembramento e venga mantenuto il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

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