Frode informatica e competenza territoriale

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La Cassazione ribalta la competenza territoriale della frode informatica

Il reato di frode informatica, di cui all’art. 640-ter cod. pen., si consuma, al pari della truffa, nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Di conseguenza, la competenza territoriale va identificata nel luogo in cui l’autore del reato consegue l’ingiusto profitto.

(Cassazione penale, sezione II, sentenza 5 febbraio 2020, n. 10354)

La sentenza in commento si sofferma sul reato di frode informatica, e più precisamente ne individua il momento consumativo nel luogo in cui il soggetto agente consegue per se o per altri l’ingiusto profitto, correlato al danno patrimoniale.

Per l’effetto, radica la competenza territoriale in capo al giudice del luogo ove il reo ha conseguito l’ingiusto profitto.

La sentenza, in particolare, assume una peculiare rilevanza soprattutto nella misura in cui chiarisce che non rileva ove si trovi il sistema informatico oggetto di manipolazione, né il luogo dove si consuma il depauperamento della persona offesa, radicando ivi di conseguenza la competenza.

Ed infatti, i Giudici di Piazza Cavour affermano come “in tema di reati contro il patrimonio, il reato previsto dall’art. 640 ter, c.p. (frode informatica), si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Ne consegue che la competenza territoriale deve essere attribuita al giudice del luogo dove il reo ha conseguito l’ingiusto profitto e non nel luogo ove ha sede il sistema informatico oggetto di manipolazione né nel luogo dove si consuma il depauperamento della persona offesa”.

La Corte ritiene perfettamente assimilabile la frode informatica al reato di truffa, avendo le due fattispecie la medesima struttura ed i medesimi elementi costitutivi, differenziandosene solo perché l’attività non afferisce la persona, ma il mezzo o comunque il sistema informatico attraverso la cui manipolazione si consegue l’ingiusto profitto ed il danno patrimoniale ad esso collegato.

Pertanto, ritengono i giudici di legittimità, alla luce di ciò, come non possa più ritenersi che la consumazione avvenga nel luogo in cui venga eseguita l’attività manipolatoria del sistema (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011 – dep. 23/02/2011, Giambertone e altri, Rv. 249660), superando con detta pronuncia i precedenti orientamenti.

Invero, la manipolazione rappresenta solo una modalità speciale e diversa tra i tanti dei comportamenti necessari che possono essere ritenuti idonei ad integrare il reato di truffa semplice, che non perfeziona di per sé la fattispecie illecita. La definizione di “momento dell’ottenimento del profitto” si sovrappone quindi a quella prevista dalla fattispecie generale della truffa.

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