Lo Studio Legale AMP è riuscito ad ottenere l’immediata scarcerazione di un proprio assistito condannato straniero – di origine albanese – in quanto era stato posto in carcere in palese violazione dei propri diritti di difesa.
Il caso che ha portato all’immediata scarcerazione
In data 27.06.2024, l’assistito dello Studio Legale AMP, durante un viaggio in Italia, presso l’Aeroporto di Orio al Serio, è stato tratto in arresto in quanto pendeva su di esso un ordine di esecuzione (inizialmente sospeso).
Pertanto, è stato condotto presso il Carcere di Bergamo.
I reati contestati all’assistito straniero
Anni prima dell’arresto, in data 07.07.2021, il Pubblico Ministero presso l’Ufficio Esecuzione Penale ha emesso l’ordine di esecuzione contenente un provvedimento di cumulo di pene con contestuale decreto di sospensione della carcerazione, al fine di eseguire una pena complessiva pari ad anni due di reclusione.
Ed in particolare, il prevenuto è stato condannato con:
- Sentenza n. 46/2015 emessa in data 13.01.2015 dal Tribunale Ordinario di Bergamo per l’ipotesi di cui agli artt. 81, 496 c.p. e art. 116, comma 13 D.Lgs. 285/1992 (oggi depenalizzato) alla pena pari ad anni 1 di reclusione;
- Sentenza n. 2150/2016 emessa in data 07.04.2016 dal Tribunale Ordinario di Genova per l’ipotesi di cui all’art. 495 c.p., alla pena pari ad anni 1 di reclusione;
La mancata conoscenza dell’esistenza dell’ordine di carcerazione
Dopo aver ottenuto ed analizzato la documentazione a sostegno dell’ordine di carcerazione, è emersa immediatamente una rilevante violazione del diritto di difesa dell’assistito straniero.
Infatti, l’assistito dello Studio Legale AMP non era stato messo nelle condizioni di conoscere la pendenza dell’ordine di esecuzione.
Questa situazione non ha messo l’assisstuto nelle condizioni di poter tempestivamente avanzare misure alternative alla detenzione.
Per approfondire le misure alternative alla detenzione, leggi il nostro precedente articolo.
Dallo studio del fascicolo è emerso come, in data 19.07.2021, l’Ufficio di Procura avesse emesso il decreto di irreperibilità nei confronti del condannato, sulla base di insufficienti ricerche svolte dai Carabinieri del comando di Alfa.
Dal verbale del 19.07.2021 redatto dal comando provinciale carabinieri di Alfa, gli Agenti non avevano provveduto ad effettuare le seguenti ricerche previste dalla legge.
Stante la nazionalità dell’assistito (cittadino albanese), sarebbe stato necessario interloquire, quantomeno, con il consolato albanese in Italia.
Il decreto di espulsione dell’assistito condannato straniero
Una più attenta analisi relativa alla situazione processuale e personale del detenuto, alle sue generalità, ai suoi alias, nonché al suo CUI, avrebbero portato le Forze dell’Ordine a rilevare come in capo allo stesso vi fosse un precedente DECRETO DI ESPULSIONE GIUDIZIARIO.
Infatti, era stato emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Genova il decreto di espulsione, quale misura alternativa alla pena residua da espiare.
Quindi, ben 9 anni prima dell’emissione dell’ordine di esecuzione che ha portato in carcere l’assistito straniero, quest’ultimo era stato già espulso dal territorio dello Stato.
Ne consegue come, alla data dell’emissione dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione dello stesso, il detenuto si trovava all’estero e, specificamente, nel suo territorio di origine.
Sarebbe, infatti, bastato consultare i sistemi SDI in uso alle Forze dell’Ordine o, quantomeno, verificare tale circostanza presso il consolato albanese, stante il luogo di nascita dell’assistito albanese.
L’orientamento giurisprudenziale è granitico sul punto:
“ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell’atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall’art. 159 c.p.p. le ricerche del destinatario dell’atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo, in quanto l’avverbio “particolarmente” – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi il principio di effettività delle ricerche e la conoscenza del processo da parte dell’imputato – indica che a quei luoghi specificamente menzionati dalla norma deve essere accordata preferenza, ma non che ad essi solo debba essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi”.
L’ulteriore violazione del diritto di difesa nei confronti del detenuto straniero
L’Ufficio di Procura che ha emesso l’ordine di esecuzione ha, inoltre, commesso un’ulteriore violazione del diritto di difesa dell’assistito straniero (sono infatti stati violati gli artt. 143, 178 lett. c) c.p.p. e 24, comma 2 e 111, comma 3, Cost., art. 6, n. 3 lett. a) e e) della CEDU).
L’assistito dello Studio Legale AMP, è nato in Albania, ed all’esito delle ricerche effettuate dal Comando dei Carabinieri non è emerso alcun accertamento relativo alla capacità del predetto di comprendere la lingua italiana.
Ne consegue come vi sia stata una violazione del diritto di difesa del prevenuto il quale avrebbe dovuto ricevere l’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione anche in lingua albanese.
La decisione del Giudice dell’Esecuzione
A fronte di tutte le violazioni riscontrate nell’ordine di esecuzione, il Giudice dell’Esecuzione ha accolto l’istanza urgente presentata dal difensore.
Il Giudice ha rilevato come effettivamente l’ordine di esecuzione fosse stato notificato al condannato ai sensi dell’art. 159 c.p.p., a seguito dell’emissione, in data 19 luglio 2021, di un decreto di irreperibilità da reputarsi viziato.
Infatti, l’espulsione dallo Stato italiano non era dovuta – ovviamente – a una scelta volontaria sorretta dal fine di sottrarsi all’esecuzione della sanzione riportata.
La situazione giuridica era dovuta alla perdurante efficacia – alla data delle vane ricerche effettuate dalla p.g. in vista dell’adozione del decreto di irreperibilità – del decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei confronti del condannato dal Magistrato di Sorveglianza, materialmente eseguito il 5 febbraio 2014, a titolo di misura alternativa all’espiazione della residua pena a lui inflitta in altra sentenza.
Come conseguenza, il Giudice ha disposto l’immediata scarcerazione dell’assistito straniero dello Studio Legale AMP.