Modelli 231 e Organismo di Vigilanza

L’antico brocardo recitava: societas delinquere non potest.

Il fenomeno della criminalità d’impresa è stato per lungo tempo considerato dalla collettività meno insidioso e dannoso rispetto alla criminalità tradizionale, quindi sostanzialmente ignorato.

Per questo la dottrina si è interrogata per molto in merito alla possibilità o meno di introdurre nell’ordinamento italiano una responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

Inizialmente restia a procedere in questa direzione, l’Italia si è poi dovuta adeguare agli impulsi provenienti, come in altre occasioni, dal contesto europeo. Con la Legge Delega n. 300/2000, il Parlamento Italiano ha infatti assegnato al Governo l’onere di occuparsi dell’emanazione di una disciplina completa ed unitaria concernente la responsabilità da reato degli enti.

Tale vuoto legislativo è stato quindi riempito dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 il quale prevede una responsabilità amministrativa in capo all’ente, il quale può essere chiamato a rispondere per la commissione di un reato, nel caso in cui sussistano determinati presupposti.

Tale responsabilità risulta integrata allorquando sussistano i concetti di reato presupposto, soggetto in posizione apicale o subordinata e fatto-reato commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente.

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di contestare una responsabilità amministrativa in capo all’ente, a fronte della commissione di uno o più reati, tassativamente previsti della normativa di riferimento, realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (c.d. soggetti apicali) nonché da individui a quest’ultimi subordinati.

L’unico strumento che permette alle imprese di non rispondere delle condotte illecite poste in essere dai propri dipendenti, a prescindere dalla loro qualifica di apicali o sottoposti, è l’adozione di un idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo chiamato anche Modello 231.

Si tratta di un documento che deve essere redatto in base alle caratteristiche specifiche dell’ente, tenendo conto dell’attività svolta, dei singoli processi produttivi, dei contesti in cui opera e degli interlocutori con cui esso interagisce.

I professionisti dello Studio operano da tempo nel settore della responsabilità amministrativa degli enti, occupandosi della redazione di Modelli 231 di organizzazione e gestione e ricoprendo altresì incarichi all’interno di Organismi di Vigilanza.

 

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Attraverso un lavoro di mappatura di tutte le aree che caratterizzano la struttura e le attività collegate all’azienda, lo Studio è in grado di redigere Modelli 231 idonei a fronteggiare eventuali contestazioni da parte della Procura della Repubblica.

L’elevata competenza e la stretta collaborazione con tecnici specializzati in materie rilevanti (salute, sicurezza, ambiente, organizzazione ecc.) consentono infatti di affrontare anche le tematiche più complesse con un elevato grado di professionalità, rappresentando una concreta garanzia per i Clienti dello Studio.

Il Modello organizzativo ha l’effetto di attribuire a ciascun individuo o funzione aziendale la propria responsabilità all’interno organigramma, differenziandola e calibrandola rispetto a quella di altri individui/ funzioni mediante l’attribuzione di compiti specifici, distinguendo in tal modo la responsabilità in capo ai singoli soggetti da quella dell’Ente.

Il Modello 231 descrive e norma il modo di agire, fissa il rispetto di leggi e regole esterne ed interne, definisce il comportamento da tenere nei confronti dei clienti, fornitori, azionisti, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti e di tutti coloro che possono avere un interesse nella società.

Un Modello di organizzazione e gestione, affinché possa rivelarsi effettivamente efficace, deve necessariamente:

• Essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente descrittiva;
• Prevedere un organismo di controllo (denominato Organismo di Vigilanza) che garantisca il rispetto da parte dell’azienda del Modello stesso;
• Prevedere che i componenti dell’Organismo di Vigilanza posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
• Prevedere quale causa di ineleggibilità per i suddetti componenti la sentenza di condanna (o patteggiamento) non irrevocabile;
• Differenziare la formazione tra i diversi soggetti che operano all’interno dell’azienda in relazione ai diversi ruoli e incarichi ricoperti;
• Prevedere corsi di formazione specificando contenuto, frequenza, obbligatorietà della partecipazione, controlli e qualità del programma;
• Prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari finalizzate ad eliminare le violazioni del modello;
• Prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi;
• Prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle aree aziendali sensibili;
• Prevedere un “obbligo di notizia” per tutti i soggetti che operino all’interno dell’azienda, ovvero l’obbligo di riferire all’Organismo di Vigilanza notizie rilevanti alla violazione del modello o all’instaurarsi di prassi scorrette;
• Contenere protocolli e procedure specifici e concreti;
• Prevedere l’adozione di un documento che disciplini i comportamenti (Codice Etico).

 

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La sola adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo all’interno dell’azienda è necessaria ma non sufficiente per garantire l’esclusione o la limitazione della responsabilità dell’Ente in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Organismo di Vigilanza Modello 231

Successivamente all’adozione del Modello, l’azienda deve infatti garantire la sua effettiva applicazione, mediante la costituzione di un Organismo di Vigilanza, incaricato, rispetto al Modello, di vigilare e controllare l’osservanza e l’efficacia, di formare e informare i destinatari, nonché di aggiornare e adattare il contenuto.

I professionisti dello Studio rivestono da anni incarichi rilevanti all’interno di vari Organismi di Vigilanza sul territorio Nazionale.

Requisiti dell’Organismo di Vigilanza:

Autonomia ed indipendenza rispetto all’azienda;
Professionalità, riferita al bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata;
Continuità di azione, per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello;

Attività dell’Organismo di Vigilanza:


Monitorare l’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
Valutare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
• Operare per il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
• Curare l’aggiornamento in senso dinamico del Modello;
Segnalare all’organo dirigente tutte le violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente.


L’Organismo di Vigilanza non costituisce una sovrapposizione rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione aziendali, ponendosi in posizione esterna rispetto all’Ente.


Risulta tuttavia fondamentale che l’azienda preveda un sistema di scambio incrociato di informazioni tra l’organo amministrativo, quello di controllo e l’Organismo di Vigilanza.

 

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