Salute e 41bis: condanna CEDU

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Salute e 41bis: Italia condannata dalla CEDU nel caso Provenzano

Sulla compatibilità della proroga del regime 41 bis o.p. con soggetti in gravi condizioni di salute

La Cedu ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 3 della CEDU (“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”) Salute e 41bis: condanna CEDU

L’Italia ha deciso di continuare ad applicare il regime del c.d. carcere duro ex art. 41 bis a Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 sino alla morte del boss mafioso, nonostante le sue gravi condizioni di salute.

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L’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario

Secondo l’art. 41 bis o.p., al comma 2, nel caso in cui si riscontrino gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Ministro della giustizia può sospendere l’applicazione delle ordinarie regole di trattamento.

Al comma 2 bis è stabilito che il provvedimento ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile per successivi periodi, ciascuno pari a due anni nel caso in cui risulti l’attuale capacità di mantenimento dei collegamenti con l’associazione criminale da parte del reo.

La situazione clinica di Provenzano al 41 bis

La Corte ha ritenuto la situazione clinica del Provenzano capace di influire sulla capacità dello stesso di mantenere “costruttivi e significativi” contatti con l’associazione criminale Cosa Nostra.

Provenzano era infatti affetto da un grave deficit cognitivo irreversibile che, a differenza delle patologie che si limitano ad incidere sulla sfera fisica,per quanto critiche, affliggeva la capacità mentale del detenuto.

Il deterioramento cognitivo del Provenzano risultava da diverse relazioni (D.A.P., Corte di Cassazione, Ministro della Giustizia, Istituti Ospedalieri e di detenzione) dalle quali risultava una evidente difficoltà ad esprimere verbalmente frasi con una certa coerenza logica e un grado minimo di comprensibilità.

Il rispetto per la dignità umana è la vera l’essenza della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte ritiene che assoggettare un individuo a certe condizioni imposte dalla discrezionalità delle autorità penitenziarie, senza fornire ragioni sufficienti e di rilevante importanza, comprometterebbe la sua dignità umana e implicherebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

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La valutazione del Giudice italiano e la condanna Cedu

L’Italia ha, quindi, sottovalutato le condizioni di salute di Provenzano e si è maggiormente focalizzata sulla storica criminale, e non clinica, del detenuto.

Anzi, la Corte sottolinea che in alcune relazioni la situazione cognitiva del ricorrente non è stata minimamente menzionata.

La Corte non esprime un giudizio di merito sulla legislazione nazionale, in particolare sull’art. 41 bis op, ma ritiene insufficienti le prove che hanno portato alla giustificazione della proroga del regime del c.d. carcere duro nei confronti di Provenzano.

L’Italia ha quindi violato l’articolo 3 della Convenzione.

(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 25 ottobre 2018 – Ricorso n. 55080/13 – Causa Provenzano Contro Italia)

Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

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