
E’ stato lui: Davide Fontana, bancario e food blogger di 43 anni a confessare l’omicidio di Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie.
Entrato nella caserma dei carabinieri di Brescia come persona informata dei fatti, ne è uscito in stato di arresto per l’omicidio di Carol Maltesi.
Dice di aver ucciso lui Charlotte Angie, Carol Maltesi, l’ex commessa rimasta senza lavoro con una rapida ascesa nel mondo del porno.
Fontana ha raccontato di un gioco erotico finito in tragedia e di averla colpita, “con un martello”. Il fatto sarebbe avvenuto tra il 10 e l’11 gennaio 2022.
L’uomo tuttavia, subito dopo, appare consapevole.
Acquista un freezer a pozzetto, con un seghetto ed una accetta.
Dilania il povero corpo in più parti, e lo congela, anche per non causare odori da decomposizione. Utilizza poi il cellulare della vittima, rispondendo ai messaggi. “Tutto bene, mi sto ritirando dal settore”.
Era rimasta disoccupata, si era lanciata quasi per gioco sul sito Onlyfans.it e le prime foto gliele aveva fatte proprio Fontana, suo vicino di casa.
Il racconto dell’insospettabile bancario è un pugno nello stomaco, con dettagli da film dell’orrore.
“Stavamo girando un filmino hard. Lei era legata, aveva un sacchetto in testa. Ho iniziato a colpirla con un martello su tutto il corpo, non forte. Poi quando sono arrivato verso la testa ho iniziato a colpirla forte, non so bene il perché. Non so cosa mi sia successo. Credo fosse già morta ma non sapendo che altro fare le ho tagliato la gola con un coltello da cucina” ha raccontato agli inquirenti il presunto assassino.
Poi l’acquisto via internet di un congelatore a pozzetto – dopo aver pensato anche a un braciere – e infine la settimana scorsa decide di disfarsi dei resti.
Sale con l’auto di lei, primo grave errore che secondo gli inquirenti avrebbe commesso, in “un posto che frequentava da bambino”, in località Borno, in Valcamonica.
Arrivato lì, lancia i sacchi nella scarpata. Da uno dei sacchi però, squarciato, spunta una mano con le unghie smaltate. Tanto basta per farlo aprire da un contadino. Che scopre l’orrore.
I reati contestati dalla procura di Brescia sono omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere. Cosa rischia il presunto assassino?

Art. 575 c.p. – Omicidio
“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”.
L’omicidio volontario o doloso è caratterizzato dall’intenzione di cagionare la morte altrui, come conseguenza voluta e prevista della propria condotta. Il dolo si desume dalle modalità del fatto, dai rapporti correnti tra la vittima e l’uccisore, dall’indole del reo, dai moventi della sua azione.
Elementi materiali sono l’azione adeguata e l’evento.
L’azione può essere commissiva od omissiva.
L’omicidio è un reato a forma libera poichè le modalità ed i mezzi impiegati possono essere di qualsiasi genere, purchè idonei allo scopo. L’idoneità può essere assoluta o relativa, l’azione sufficiente o insufficiente. I mezzi usati per uccidere sono materiali (armi bianche, da fuoco, strumenti contundenti, veleni, mezzi asfittici, ecc.) o morali (procurare uno spavento ad un cardiopatico). L’evento che segna il momento consumativo del delitto è la morte.
Art. 61 C.p. – Le circostanze aggravanti comuni
Elencate e previste dall’art. 61 del Codice Penale, si verificano quando:
- abbia agito per motivi abietti e futili;
- abbia adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone;
- vi è stata premeditazione;
- il fatto è commesso contro l’ascendente o il discendente (parricidio);
- sia stato adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso;
- è commesso per eseguirne o occultarne un altro, o per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato;
- il fatto è commesso dal latitante per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
- il reato è commesso dall’associato a delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
- il fatto è commesso nell’atto di compiere violenza carnale o congiunzione carnale abusiva o atti di libidine violenti;
- quando è commesso contro il coniuge (uxoricidio), il fratello o la sorella (fratricidio), il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta (parricidio improprio).
La pena base prevista per l’omicidio volontario è la reclusione da 21 a 24 anni; per l’omicidio aggravato dalle circostanze di cui al n. 10 è la reclusione da 24 a 30 anni; in tutti gli altri casi la pena è quella dell’ergastolo.
Art. 411 Codice Penale – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere
«Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni». Un’aggravante è considerato il fatto che il reato sia stato «commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia».
Il termine “distruzione” è di immediata comprensione: il cadavere viene distrutto, in tutto o in parte. E tipici esempi sono la saponificazione o i casi di corpi disciolti nell’acido.
Con “soppressione”, invece, si intende l’aver nascosto i resti mortali di un individuo con l’evidente obiettivo di non farli ritrovare mai più.
Art. 412 Codice Penale – Occultamento di cadavere
“Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Nel delitto di occultamento di cadavere il celamento deve essere temporaneo, mentre nel delitto di soppressione o sottrazione ovvero distruzione di cadavere il nascondimento deve avvenire in modo da assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione alle ricerche. (Cassazione Sez. 1, 1000/2019).

“Poi non ho capito più niente”: gli stati emotivi e passionali costituiscono un’attenuante?
Il presunto omicida avrebbe dichiarato che durante il gioco erotico programmato con la vittima, ad un certo punto avrebbe colpito con un martello la testa e il viso della donna perché “non avrebbe capito più niente”.
Tuttavia, il nostro ordinamento prevede che gli stati emotivi e passionali non escludano né diminuiscano l’imputabilità del soggetto agente.
Il riferimento è diretto a stati emotivi e passionali che si manifestano in una persona sana di mente, ritenuta idonea a controllare le proprie reazioni e la propria affettività.
Possono assumere rilevanza come cause di esclusione o di attenuazione della punibilità solo quegli stati emotivi e passionali che dipendono da una vera e propria infermità di mente.
Potrebbe quindi essere necessario un accertamento su quali fossero le condizioni psicologiche del soggetto nel momento in cui ha agito.

Art. 220 C.p.p – La perizia psichiatrica e l’imputabilità del soggetto
“La perizia psichiatrica è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”
Essa occorre quando è necessario svolgere una valutazione che richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia adempie a tre funzioni che richiedono, per essere esercitate, specifiche conoscenze:
- svolgere indagini per acquisire dati probatori
- acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli
- acquisire valutazioni sui dati assunti (art. 220 1º C.P.P.).
L’art. 220 C.P.P. specifica che la perizia è ammessa quando “occorre svolgere indagini”.
La perizia è un mezzo di prova insieme alla testimonianza, l’esame delle parti nel dibattimento, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali e i documenti; la perizia quindi, fornisce elementi direttamente utilizzabili a fondamento della decisione.
I mezzi di ricerca della prova, le ispezioni, le perquisizioni, e le intercettazioni telefoniche, sono finalizzati ad acquisire cose, tracce, documenti, ed elementi che hanno attitudine probatoria.
La perizia non è tanto una prova quanto elemento della stessa per la componente valutativa che la contraddistingue.

Cosa accade dopo la perizia?
Le risultanze di una eventuale perizia psichiatrica potrebbero fornire esiti differenti.
Art. 89 c.p.: vizio parziale di mente
“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
Rientrano tra le infermità produttive di vizio parziale le forme meno gravi di oligofrenia, di demenza senile o di schizofrenia, le manifestazioni attenuate delle psicosi più note, il cosiddetto carattere epilettico, le psicosi isteriche, la psicoastenia e le personalità psicopatiche accentuate.
Art. 88 C.p.: vizio totale di mente
“Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”.
Poichè deve trattarsi di un’infermità, sono escluse la semplice disarmonia affettiva, la bizzarria del carattere, la stravaganza della condotta, le anomalie caratteriali e comportamentali.
Nel malato di mente vengono meno le facoltà di comprendere il carattere proibito dell’azione e la capacità di agire in conformità. Si compiono azioni irresponsabili quando la condotta è nettamente dominata da motivi irreali, deliri o allucinazioni, idee coatte, eccitazioni maniacali, raptus del depresso. Le reazioni esplosive o a corto circuito sfuggono completamente al controllo della volontà.
L’esistenza di un vizio di mente deve essere valutata in relazione al soggetto, cioè in base alla natura e al grado dell’alterazione psichica, e in relazione al fatto, accertando se vi è congruenza tra l’anomalia mentale, il comportamento e la specie di reato commesso (chi è affetto da delirio di gelosia non è portato a rubare).
Si ha il vizio permanente se dipende da un turbamento psichico protratto nel tempo in rapporto con la stabilità e la durevolezza dell’infermità che lo cagiona; si ha il vizio temporaneo se il disordine psichico è fugace, momentaneo, in questo caso, per escludere l’imputabilità, occorre stabilire se l’alterazione mentale era presente nel momento in cui il soggetto ha commesso il fatto.