Will Smith vs Chris Rock: dare uno schiaffo è reato?
Non è di certo sfuggito all’attenzione del pubblico in mondovisione lo schiaffo rifilato da Will Smith al presentatore, Chris Rock, durante la premiazione degli Oscar. Il gesto costituisce reato?
Lo schiaffo: il fatto di cronaca
Durante la notte più importante di Hollywood, il famosissimo attore, appena premiato per la sua interpretazione nella pellicola “King Richard”, è salito sul palco e ha assestato un poderoso schiaffo in pieno volto al conduttore per via di una battuta infelice rivolta a sua moglie, Jada Pinkett Smith.
Quante volte abbiamo pensato “ma che faccia da schiaffi?!” E quante volte ad una provocazione avremmo voluto rispondere con una sberla?
Prendiamo dunque spunto da quanto accaduto per rispondere al quesito se dare uno schiaffo costituisca o meno reato e quale fattispecie configuri.
Ebbene in questo articolo scopriremo quali sono le conseguenze giuridiche di un simile gesto.
Il bene giuridico tutelato: vita ed integrità fisica.
Il nostro ordinamento giuridico sanziona tutti quei comportamenti che ledono o mettono in pericolo i diritti fondamentali di ciascun individuo, quali tra tutti la vita e l’integrità fisica.
Anche dare uno schiaffo ad una persona con cui si sta discutendo o litigando, rappresenta a tutti gli effetti un atto di violenza.
Per quanto possa essere percepito come un comportamento connotato da un grado di disvalore minimo, l’ordinamento punisce la condotta.
Lo schiaffo e il reato di percosse
Lo schiaffo al pari di una spinta, di un calcio o di uno strattonamento rientra tra le condotte del delitto di percosse, previsto dall’art. 581 del codice penale con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 309 euro.
Per la giurisprudenza di legittimità il termine “percuotere” infatti, non deve essere inteso nel significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma anche comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica (Cass. Pen. sentenza n. 2773/2019).
Lo schiaffo, in quanto condotta intrinsecamente caratterizzata dallo sprigionamento di energia fisica, esercitata con violenza e direttamente sulla persona, rientra dunque nella nozione di percosse.
L’offensività della condotta
Non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono reato però.
Vi rientrano solo quelle che presentano un apprezzabile contenuto di violenza, e che perciò sono dirette a produrre una sensazione dolorosa nella vittima.
Restano escluse quelle che manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo.
Queste ultime condotte venivano sussunte dalla giurisprudenza di legittimità nella fattispecie di ingiuria c.d. “reale” di cui all’art. 594 c.p., ad oggi depenalizzata.
Lo schiaffo, presupposto per il reato di lesioni
Al contrario, laddove lo schiaffo arrechi un trauma o una malattia esteriore non sussiste il delitto di percosse di cui all’art. 581 c.p. bensì il delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 e 583 c.p., il quale prevede un trattamento sanzionatorio ben più gravoso rispetto a quello delle percosse, che varia a seconda della portata delle lesioni provocate.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni per le c.d. lesioni lievi, da tre a sette anni per le c.d. lesioni gravi e da sei a dodici per le c.d. lesioni gravissime.
Va però sottolineato che le percosse sono un delitto procedibile a querela di parte, ciò significa che la persona che tira uno schiaffo ad un’altra potrà essere perseguita a norma di legge solamente se la vittima del reato, entro tre mesi dal fatto, provvede a sporgere querela presso le autorità competenti chiedendo che il responsabile della condotta sia punito.
In conclusione, per quanto uno schiaffo possa essere ritenuto una condotta connotata da un grado modesto di violenza le conseguenze possono essere molto significative sul piano degli effetti provocati.
Non va trascurata infatti l’ipotesi in cui ad una iniziale volontà di colpire taluno con un semplice schiaffo derivino per quest’ultimo conseguenze diverse e ben più gravi che, tuttavia, non erano state previste nè volute.
Il reato di omicidio
Si pensi ad esempio al caso in cui la persona colpita con uno schiaffo ben assestato inciampi o cada a terra battendo contro un oggetto spigoloso o contundente e muoia.
In tale circostanza il soggetto agente risponderebbe di omicidio preterintenzionale di cui all’art. 584 c.p., il quale punisce con la reclusione da dieci a diciotto anni chi, con atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582, vale a dire le percosse o le lesioni, cagiona come evento non voluto la morte di un uomo.
Reato di percosse e lesioni: la procedibilità a querela
Abbiamo già trattato la differenza tra procedibilità a querela e procedibilità d’ufficio ed abbiamo anche approfondito i termini di proposizione con riguardo al delitto di atti persecutori.
In caso di percosse ovvero lesioni, qual è la procedibilità?
Il delitto di percosse è procedibile a querela di parte.
Pertanto, qualora il fatto fosse successo in Italia e Chris Rock non avesse deciso di sporgere tempestivamente la querela, Will Smith non sarebbe stato perseguito.
Anche in caso di lesioni, qualora queste fossero state giudicate guaribili in meno di 20 giorni, il reato sarebbe procedibile a querela di parte.
Per cui, se Chris Rock avesse subito lesioni inferiori a 20 giorni, Will Smith potrebbe essere punito solamente a seguito di presentazione di querela.
Il delitto di lesioni, però, non è sempre procedibile a querela di parte.
Vi sono alcune circostanze che comportano il mutamento di procedibilità d’ufficio.