Inutilizzabilità prove Whatsapp

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Inutilizzabilità delle prove e la prova incostituzionale: l’escamotage del P.M.

Il tema dell’utilizzabilità delle intercettazioni WhatsApp continua a rappresentare un nodo cruciale nel diritto penale, in particolare alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali (si veda sul punto il recente contributo).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 31180 del 21 maggio 2024 (depositata il 30 luglio 2024) si inserisce in questo contesto, affrontando l’illegittimità di un’ispezione telematica disposta dal Pubblico Ministero come escamotage per eludere un provvedimento di annullamento emesso dal Tribunale del Riesame.

La decisione rappresenta un esempio paradigmatico della tensione tra esigenze investigative e rispetto dei diritti costituzionali.

Il Caso: un mosaico di reati complessi

Il procedimento penale oggetto della sentenza comprende numerose fattispecie di reato, tra cui:

Turbata Libertà degli Incanti (art. 353 c.p.).

Questo reato tutela la regolarità delle gare pubbliche e private, punendo chiunque turbi con violenza, minaccia o altri mezzi fraudolenti la libertà degli incanti o la libertà di partecipazione.

Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri d’Ufficio (art. 319 c.p.).

La corruzione si configura quando un pubblico ufficiale riceve o accetta la promessa di un vantaggio per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Falsità Materiale Commessa dal Pubblico Ufficiale (art. 476 c.p.).

Questo reato punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma un atto falso o altera un atto vero.

Soppressione, Distruzione e Occultamento di Atti Veri (art. 490 c.p.).

La norma punisce chiunque distrugga, sopprima o occulti un atto pubblico o privato per procurare a sé o ad altri un vantaggio.

La pena è la reclusione da 1 a 5 anni.

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in virtù di un’ordinanza del GIP di Nola, confermata dal Tribunale del Riesame di Napoli.

Tuttavia, il ricorso per Cassazione si è focalizzato sulla legittimità delle prove acquisite tramite un’ispezione telematica disposta dal Pubblico Ministero.

L’Escamotage del P.M. per eludere l’inutilizzabilità delle prove whatsapp dichiarata dal Tribunale del Riesame

Durante le indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha disposto il sequestro probatorio del cellulare dell’indagato e di altri soggetti.

Tuttavia, il provvedimento è stato annullato dal Tribunale del Riesame per carenza di motivazione.

Nonostante l’annullamento, prima della restituzione dei dispositivi, il P.M. ha ordinato un’ispezione telematica, acquisendo nuovamente i dati informatici.

Questi dati sono stati successivamente utilizzati sia per richiedere l’applicazione della misura cautelare sia come fondamento dell’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal GIP.

I motivi del Ricorso per Cassazione

La difesa ha sollevato specifiche eccezioni:

  1. Inutilizzabilità patologica delle prove: La messaggistica WhatsApp acquisita attraverso l’ispezione telematica è stata ritenuta inutilizzabile poiché il sequestro dei dispositivi era stato annullato, rendendo illegittima qualsiasi ulteriore acquisizione dei dati.
  2. Violazione delle garanzie previste per la corrispondenza: La difesa ha sostenuto che la messaggistica WhatsApp non può essere considerata un semplice documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p., bensì come corrispondenza informatica, soggetta alle tutele dell’art. 15 della Costituzione e da acquisire con un provvedimento di sequestro ex art. 245 c.p.p.

La pronuncia della Corte di Cassazione in materia di prove whatsapp

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le eccezioni della difesa.

In particolare, gli Ermellini hanno affermato che l’ispezione telematica disposta dal P.M. costituisce una violazione del provvedimento giurisdizionale del Tribunale del Riesame, neutralizzandone gli effetti attraverso l’utilizzo improprio di un atto di ricerca della prova ed hanno ribadito il nuovo orientamento giurisprudenziale, secondo cui le chat WhatsApp non possono essere considerate mera documentazione, ma rientrano nella nozione di corrispondenza informatica, tutelata ai sensi dell’art. 15 Cost.

Il Principio di Diritto

Secondo le Sezioni Unite (sentenze nn. 23755 e 23756 del 29 febbraio 2024), le chat WhatsApp devono essere trattate come corrispondenza e, pertanto, l’acquisizione deve avvenire attraverso le garanzie previste per il sequestro di corrispondenza (art. 245 c.p.p.).

L’illegittimità di tali acquisizioni le rende inutilizzabili anche ai fini cautelari.

La prova incostituzionale e l’inutilizzabilità patologica

La Corte ha respinto il tentativo del Procuratore Generale di applicare il principio del “male captum, bene retentum”.

Questo principio prevede che l’illegittimità dell’atto di perquisizione non incida sulla validità del sequestro.

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha sottolineato che la stessa acquisizione dei dati era illegittima, violando il diritto costituzionale alla riservatezza della corrispondenza.

Secondo l’art. 15 Cost., la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, e la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.

La violazione di tale principio genera una “inutilizzabilità patologica” delle prove acquisite, che non possono essere utilizzate nemmeno nella fase delle indagini.

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