Infortunio lavoro: condannato RLS

Infortunio sul lavoro: condannato Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha il dovere di garantire che il personale riceva formazione adeguata e di impegnarsi presso il datore di lavoro per l’attuazione di misure preventive.

In caso contrario, può essere condannato in situazioni di incidenti gravi quando emerge che il lavoratore non era stato adeguatamente preparato per quel particolare incarico.

E’ quello che ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza (IV Sez. Penale – sentenza 25 settembre 2023 n. 38914/2023 – udienza 27/06/2023).

Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

A seguito di un tragico infortunio, in cui un magazziniere è stato investito da un carrello elevatore durante le operazioni di stoccaggio, è stato accertato che il lavoratore non aveva ricevuto alcuna formazione, compreso l’addestramento sull’uso del carrello elevatore.

Inoltre, il lavoratore utilizzava il carrello elevatore, non solo in presenza del datore di lavoro condannato, ma anche in presenza del RLS.

Durante il processo è stato accertato che solo dopo l’incidente i lavoratori avevano seguito i corsi di formazione (anche) relativi sull’uso del carrello elevatore.

Tanto in violazione dell’art. 71 comma 7, lett. a) del D. lgs. 81/2008 che prevede che il datore di lavoro debba provvedere alla formazione dei lavoratori, affinché ricevano informazioni specifiche circa l’utilizzo di attrezzature particolari.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, non solo per il datore di lavoro, ma anche del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’articolo 50 del D. Lgs 81/2008 attribuisce al RLS un ruolo fondamentale come collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori, partecipando attivamente al processo di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e agevolando la comunicazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La sentenza sottolinea che, dal punto di vista del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è emerso un contributo causale all’incidente: “non ha adempiuto ai suoi compiti legali“.

Questo ha consentito al responsabile aziendale di assegnare al dipendente mansioni diverse da quelle previste dal suo contratto, senza fornirgli la formazione necessaria e senza sollecitare l’adozione di adeguate misure organizzative per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Questa mancanza di azione e di supervisione da parte del RLS ha avuto un impatto negativo sulla sicurezza del luogo di lavoro e ha contribuito all’incidente mortale.

E la posizione di garanzia?

Nel caso di specie non conta se l’imputato, RLS, ricoprisse o meno una funzione di garanzia, così come previsto dall’art. 40 codice penale, ma se egli abbia con la sua condotta contribuito causalmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 codice penale, richiamati i citati compiti attribuitigli ai sensi dell’art. 50 citato.