Assolto il datore per estinzione del reato relativo ad un infortunio sul lavoro per remissione di querela nonostante la procedibilità d’ufficio
Lo Studio Legale AMP ha ottenuto una importante sentenza in materia di infortunio sul lavoro che ha assolto il datore.
La sentenza di estinzione del reato era assolutamente insperata a causa delle contestazioni in fase di indagini.
Quella che potrebbe sembrare una vicenda di immediata soluzione, in realtà ha presentato aspetti di complessità, soprattutto perché il reato era procedibile d’ufficio.

Come è possibile quindi ottenere l’estinzione del reato d’ufficio per remissione di querela?
Ecco come i nostri professionisti hanno ottenuto un brillante risultato grazie alla loro strategia difensiva.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una nota azienda imputata
“…del reato p. e p. dall’art. 590, commi 2 e 3 c.p. perché […] per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione degli artt. 37, commi 1 e 4, Dlgs. 81/2008, avrebbe cagionato a […] lesioni personali gravi consistite in “OD abrasione corneale con ipoema postraumatico”, con una durata complessiva dell’infortunio superiore ai 40 giorni”
Questo il reato di cui la nostra assistita era imputata.
L’art 590 Codice Penale statuisce:
“1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni” .

La normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, Dlgs 81/2008 e la responsabilità del datore
Le lesioni, insomma, erano state causate da una violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in specie quella inerente la formazione del lavoratore:
Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
COMMA 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
COMMA 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
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I professionisti del nostro Studio, dopo aver accuratamente analizzato tutti gli atti di indagine, sin dalla notifica dell’avviso di conclusione ex art. 415 bis c.p.p. si sono preoccupati non solo di strutturare una strategia difensiva finalizzata ad ottenere assoluzione nel merito, ma anche, e soprattutto, di precostuirsi una “protezione” procedurale.

La strategia difensiva: assolto il datore
I legali hanno compreso immediatamente che il compendio accusatorio aveva delle lacune sui giorni esatti di malattia certificati al lavoratore infortunato e collegati all’evento-infortunio.
Il reato era d’ufficio e non a querela di parte proprio perché le conseguenze in tema di procedibilità poggiavano sulla durata dei giorni di malattia, non tutti correlati all’infortunio.
Rilevata questa anomalia, è stata dapprima ottenuta – a seguito di trattativa, ed in via stragiudiziale (quindi senza produzione iniziale) – una remissione di querela.
Apparentemente questa strategia potrebbe avere poco senso, trattandosi, appunto, di reato procedibile d’ufficio.
L’importanza di un “piano b”: la reale durata della malattia dell’infortunio sul lavoro
In realtà, l’intuizione alternativa aveva già realizzato un ottimo punto a favore del nostro assistito, che rivelerà la sua utilità proprio alla fine del processo.
Invero, durante l’istruttoria dibattimentale è emerso in maniera evidente come il conteggio dei giorni di malattia fosse errato.
Inoltre, non vi era nesso di causalità tra il sinistro occorso alla persona offesa e la condotta contestata all’imputata rispetto ad una considerevole durata della malattia in contestazione.
L’escussione dei sanitari: la procedibilità a querela di parte
Durante l’escussione dei medici che avevano refertato o prestato le cure in seguito, è stato rilevato come non vi fosse piena connessione tra alcuna documentazione medica agli atti e molti giorni di infortunio.
Di conseguenza, il numero dei giorni di malattia era notevolmente inferiore: il reato diventava procedibile a querela di parte.
La scelta di procedere quindi con il rito ordinario per avere la possibilità di valutare le prove ma anche di escutere i testimoni, ha premiato la difesa.
All’esito del processo di primo grado (ed ovviamente prima della chiusura dell’istruttoria), fatta chiarezza sulla reale durata della malattia, la difesa ha prodotto, oltre che gli elementi per i quali si riteneva di dover chiedere l’assoluzione nel merito, anche la remissione di querela.
La richiesta di assoluzione nel merito
La strategia difensiva dello Studio era però tesa a dimostrare anche l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, compreso il nesso causale tra condotta ed evento.
I legali dello Studio legale AMP hanno sostenuto che:
- Il lavoratore aveva di sua iniziativa violato le norme sulla sicurezza sul lavoro;
- non vi era alcun nesso causale tra i referti medici e le lesioni asseritamente ascrivibili all’infortunio sul lavoro;
- i giorni di malattia patiti dall’infortunato erano inferiori a 40;
- il conteggio esatto dei giorni rendeva il reato non più procedibile d’ufficio ma a querela di parte.
Solamente uno studio dettagliato e non banale ha consentito di evidenziare le lacune tecniche delle indagini, che ha quindi instillato nell’Organo Giudicante il ragionevole dubbio.
La scelta di difendere nel merito la posizione del cliente, affrontando tutto il complesso percorso dell’istruttoria dibattimentale, si è invece rivelata vincente.
Si è trattata di una intuizione decisiva, il nostro studio non percorre necessariamente la strada più semplice, ma quella che tutela nella maniera più adeguata possibile gli interessi degli assistiti.
Lo Studio Legale AMP, grazie alla comprovata esperienza dei suoi avvocati, altamente specializzati nelle tematiche riguardanti la difesa in materia di infortuni sul lavoro e di violazione della normativa del D.Lgs 81/2008, è riuscito così ad ottenere una sentenza favorevole.

Se avete un problema di questo tipo potete contattarci: cercheremo di risolverlo insieme, preparando la miglior difesa possibile.