Diritto di difesa e quantificazione dell’aumento della pena in caso di reato continuato: rimessa la questione alle Sezioni Unite

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L’obbligo di motivazione

Un principio cardine dell’ordinamento italiano, previsto dalla Carta Costituzionale, impone al Giudice l’obbligo di motivare ogni provvedimento adottato. 

Ai sensi dell’art. 125 c.p.p., i provvedimenti non motivati sono soggetti a nullità.

Nel caso in cui, invece, la sentenza non dovesse essere motivata compiutamente, è possibile presentare il ricorso per Cassazione adducendo il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) c.p.p. .

La sentenza n. 10395 del 25.02.2021 della Corte di Cassazione, 3 sezione penale, analizza la necessità di motivare puntualmente la quantificazione dell’aumento di pena per la continuazione in relazione alla presenza di più reati c.d. satellite.

Cosa è la continuazione

Il c.d. “reato continuato” è previsto dall’art. 81 del codice penale e viene riconosciuto quando viene commesso, anche in momenti diversi, lo stesso reato oppure altri reati, tutti uniti dal medesimo disegno criminoso.

Il caso concreto

La questione trae origine dalla condanna in materia di Stupefacenti – nonchè detenzione di armi – inflitta ad un soggetto che aveva commesso diverse cessioni e detenzioni di cocaina.

La problematica sollevata dalla difesa attiene alla mancata motivazione da parte del Giudice in punto di quantificazione dell’aumento di pena per i singoli episodi di cessione.

Il Giudice si sarebbe infatti limitato a determinare quale, fra le diverse condotte, fosse da ritenersi più grave – motivando sul punto – per poi determinare l’aumento di pena per gli altri fatti di reato nel complesso.

La difesa non poteva, pertanto, conoscere le determinazioni del Giudice in merito all’aumento di pena per gli altri singoli episodi di cessione e detenzione dello stupefacente.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite in virtù degli orientamenti opposti che si sono alternati nel tempo.

Il primo orientamento giurisprudenziale

Un primo orientamento ritiene che l’obbligo motivazionale sarebbe assolto dalla sola argomentazione attinente alla quantificazione della pena base da infliggere all’imputato.

Non sarebbe necessario procedere all’argomentazione puntuale per l’aumento dei singoli reati.

Sarebbero sufficienti le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base per giustificare gli ulteriori aumenti di pena.

Inoltre, qualora l’aumento per la continuazione sia minimo, e non venga superato il limite previsto dal comma 1 dell’art. 81 c.p. (aumento di pena fino al triplo) sarebbe sufficiente richiamare i criteri generali sulla quantificazione della pena previsti dall’art. 133 c.p.p. .

Secondo questa prima tesi, quindi, non vi sarebbe un obbligo specifico relativo alla necessità di motivare i singoli aumenti a titolo di continuazione.

L’orientamento giurisprudenziale contrastante

Secondo l’orientamento opposto – più garantista e maggiormente condivisibile – questo approccio provocherebbe una sostanziale complessiva attenuazione dell’onere motivazionale incombente sul giudice di merito con conseguente compressione del diritto di difesa.

Ed invero, la ratio prevista dal legislatore in tema di motivazione si ispira alla necessità di sottoporre al controllo l’uso del potere discrezionale dell’organo giudicante.

Il diritto al controllo è strettamente ricollegato alla possibilità per le parti di mettere in discussione quanto deciso dal giudice nei vari gradi del giudizio.

Una motivazione non solo deve esserci, ma deve essere costruita in maniera tale da consentire un controllo effettivo.

Già le Sezioni Unite nel 2013 si erano espresse in senso favorevole rispetto alla necessità di motivare puntualmente i singoli aumenti di pena in virtù dell’importanza rispetto ad alcuni effetti del cumulo.

Si pensi ad esempio alla prescrizione che è calcolata in relazione alla singola ipotesi delittuosa e non nel suo complesso. 

Pertanto, è pur vero che l’istituto della continuazione si pone l’obiettivo di ricondurre più fattispecie delittuose all’interno del “medesimo disegno criminoso”, ma è altrettanto vero che devono essere garantite le finalità diverse pure espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati parte della continuazione.

In virtù del contrasto giurisprudenziale, questa tematica è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Le Sezioni sono quindi chiamate a stabilire se sia necessaria una motivazione più puntuale in punto di determinazione della pena in relazione all’istituto della continuazione.

É quindi molto importante leggere con cura le motivazioni che hanno portato il giudice a condannare una persona.

se queste non ci sono o non sono sufficienti, è possibile impugnare la sentenza oppure presentare ricorso per Cassazione.

Contattaci se hai necessità di approfondire questa tematica processuale o hai bisogno di impugnare una sentenza.

Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

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