Dichiarazione fraudolenta ed emissione fatture false

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La Cassazione specifica che il reato di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false sussiste a prescindere dall’ammontare degli importi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8088/2020, ha recentemente analizzato il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti previsto dall’art. 8 D.lgs 74/2000.

Quindi il reato di dichiarazione fraudolenta ed emissione fatture false sussiste a prescindere dagli importi indicati nella documentazione.

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La disciplina dei reati tributari: l’articolo 2 dichiarazione fraudolenta

In tema di reati tributari è opportuno evidenziare come, ai sensi dell’art. 2, sia possibile sanzionare il soggetto che “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

La norma, al secondo comma, specifica che l’illecito si perfeziona solamente nel momento in cui:

  • le fatture sono effettivamente registrate nelle scritture contabili obbligatorie;
  • le fatture sono detenute a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 8 emissione di fatture false

L’articolo 8 prevede una disciplina differente.

La condotta rilevante si riferisce a colui che “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

In questo caso la fattispecie è integrata nel momento stesso in cui il documento viene prodotto.

Quali documenti contabili rilevano per i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione fatture false?

Ai fini dell’applicazione della normativa ex D.lgs 74/2000, rilevano le fatture o gli altri documenti aventi analogo rilievo probatorio in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni interamente o parzialmente inesistenti, recanti i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il caso concreto

Nella sentenza in commento la condotta al vaglio del Giudice di legittimità riguardava una falsa attestazione intesa a comprovare operazioni in tutto in parte non eseguite, ovvero recanti corrispettivi o IVA gonfiati, in funzione di una indebita deduzione di costi o detrazione d’imposta da parte del contribuente.

La Cassazione ha preliminarmente ribadito il principio in forza del quale “il consapevole inserimento del documento contabile intrinsecamente falso nella contabilità dell’azienda integra gli estremi del reato ex art. 8 D.lgs 74/2000”.

La pronuncia della Corte si caratterizza per un ulteriore passaggio logico.

Infatti, il delitto sussiste “a prescindere dall’entità dell’illecito risparmio fiscale ottenuto, posto che per la configurabilità del fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti, attesa la natura di reato di pericolo astratto, è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico”.

La Cassazione ha dunque escluso che possa riconoscersi una carenza di offensività nella condotta delittuosa in ragione dell’eventuale importo minimo indicato in fattura.

La ratio della norma

Il legislatore si pone l’obiettivo di contrastare in modo rigido il fenomeno delle dichiarazioni fraudolente.

L’entità delle somme caratterizzanti i documenti fittizi non viene, quindi, ritenuto un elemento fondamentale nell’accertamento del reato.

L’illecito assume infatti natura di reato di pericolo astratto: l’incidenza della condotta rispetto ai primari interessi collettivi non può mai essere ritenuta inoffensiva.

La ratio della norma e, più in generale, delle disciplina contenuta nel D.lgs 74/2000, si riverbera anche nella mancata previsione di una soglia di punibilità ai fini della possibilità di sanzionare tanto l’utilizzatore delle fatture o dei documenti relativi ad operazioni inesistenti (art. 2), quanto l’emittente degli stessi (art. 8).

L’ordinamento intente perseguire le condotte anche solo potenzialmente lesive.

Ne consegue che il reato previsto dall’art. 8 è integrato a prescindere dall’effettivo impiego del documento falso da parte di terzi.

É quindi sufficiente la mera emissione o rilascio dello stesso.

Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella

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