Associazione in traffico stupefacenti assolto. Lo Studio Legale AMP ha ottenuto, presso il Tribunale di Milano, una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste“.
Nel procedimento penale l’assistito che veniva accusato di partecipare ad una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante dell’essere, l’associazione, armata (art. 74 commi 1, 2 e 4 del D.P.R. 309/90).
Chiunque commetta questo reato rischia una pena severa, non inferiore a dodici o venti anni di reclusione, pena che sarebbe stata certamente aumentata in considerazione del fatto che l’associazione fosse armata.
Nella sentenza il Giudice si legge: “Visti gli artt. 442 e 530 comma II c.p.p. ASSOLVE xxxx, xxxx, xxxx e xxxx dal delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti loro ascritto al Capo 20), perché il fatto non sussiste”.
Il capo di imputazione di associazione in traffico di stupefacenti: assolto
Secondo la tesi accusatoria, l’imputato – difeso da uno degli avvocati dello Studio – risultava essere parte di un sodalizio criminale, dedito al traffico di stupefacenti:
“xxxx, xxxx, xxxx e xxxx del delitto previsto e punito dall’art. 74 commi I, II e IV D.P.R. 309/90 per essersi associati tra di loro, con una specifica ed articolata divisione dei ruoli, allo scopo di commettere più delitti ed in particolare una serie indeterminata di acquisti, detenzioni ai fini di spaccio, vendite o comunque cessioni a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marjuana. In particolare:
- xxxx, quale promotore e direttore dell’organizzazione, affidava ai singoli componenti del sodalizio criminale specifici compiti, decidendo le strategie e pianificando l’operatività del sodalizio; in particolare, lo stesso reperiva lo stupefacente in Italia, manteneva i contatti con i fornitori e i clienti destinatari della droga acquistata;
- xxxx, quale uomo di fiducia e stretto collaboratore di Tizio, che lo coadiuvava nel pattugliamento del quartiere Alfa, principale piazza di spaccio del sodalizio, e nel recupero dei crediti presso i clienti, manteneva i contatti con xxxx e dava allo stesso le direttive per perfezionare le consegne di stupefacente;
- xxxx, quale addetto allo stoccaggio, immediato, dello stupefacente;
- xxxx, addetto alla ricezione dello stupefacente, gestore di un magazzino secondario sito in xxxx, ove si occupava del confezionamento al fine della successiva cessione e addetto anche a procedere alle consegne agli acquirenti.
Fatto aggravato perché l’associazione era armata.”
La strategia difensiva
La strategia difensiva dello Studio è stata quella di dimostrare come non sussistessero, nel caso di specie, gli elementi costitutivi di una associazione finalizzata al traffico illecito.
È stato sostenuto, infatti, che:
- non sussisteva un vincolo permanente tra almeno tre persone;
- gli associati non avevano un programma criminoso indeterminato;
- non esisteva alcuna struttura organizzativa adeguata allo scopo;
- non sussisteva nessuna aggregazione consapevole per il compimento di una serie indeterminata di reati.
L’Avvocato dello Studio Legale AMP ha infatti analizzato tutta l’attività investigativa svolta dal Pubblico Ministero e tutte le prove raccolte dall’Accusa – che comprendevano anche diverse intercettazioni telefoniche ed ambientali – ed ha portato all’attenzione del Giudice tutti gli elementi rilevanti che lo hanno portato ad accogliere la tesi difensiva dell’inesistenza di un’associazione.
I requisiti del reato di associazione in traffico di stupefacenti: assolto
In particolare, veniva anche sottolineato che l’associazione si sarebbe costituita per un brevissimo lasso di tempo, meno di quattro mesi: questo elemento denota una organizzazione di carattere non duraturo.
L’Avvocato dello Studio ha inoltre sottolineato come i singoli membri agissero sostanzialmente in maniera autonoma, o comunque al massimo in due, e che non fossero tra loro legati da un forte patto criminale, il chiamato anche pactum sceleris.
Infine, il difensore ha anche richiesto l’esclusione dell’aggravante dell’ associazione armata, in virtù del fatto che l’unica arma rinvenuta, fosse appartenente e nella disponibilità di uno solo dei componenti del presunto sodalizio criminale.
Anche in questo caso, il Giudice ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale AMP.
Tutte le fonti di prova contro il nostro assistito non erano adeguate a sostenere l’accusa in giudizio.
La strategia difensiva adottata ha comportato quindi la scelta del rito alternativo del giudizio abbreviato.
Tale scelta si è rivelata poi corretta, grazie all’abilità dimostrata in udienza dall’Avvocato dello Studio AMP, che è riuscito a circoscrivere la condotta dell’imputato a singoli episodi di spaccio, previsti e puniti dall’art. 73 D.P.R. 309/90, la cui pena è molto meno rigorosa rispetto a quella inizialmente contestata.
La sentenza
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha quindi emesso una sentenza di assoluzione nei confronti del nostro assistito:
“Visti gli artt. 442 e 530 comma II c.p.p. ASSOLVE xxxx, xxxx, xxxx e xxxx dal delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti loro ascritto al Capo 20), perché il fatto non sussiste”.
Lo Studio Legale AMP è riuscito così ad ottenere una sentenza di assoluzione per la grave imputazione di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.
Questo è stato possibile grazie alla comprovata esperienza dei suoi avvocati, altamente specializzati nelle tematiche riguardanti la difesa in materia di stupefacenti
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