Concordato in appello: annullamento Cassazione

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Tentata rapina e concordato in appello: la Cassazione esamina le doglianze sulla sostituzione della pena e sulla recidiva e annulla con rinvio

La vicenda processuale

La Corte d’Appello di Milano — pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. — ha riformato parzialmente la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale l’Assistito dello Studio Legale AMP, difeso dall’Avv. Fabio Ambrosio, erano stati condannati per tentata rapina aggravata.

La Corte, pur accogliendo l’accordo di patteggiamento, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati.

Avverso tale pronuncia, è stato proposto ricorso per cassazione, sollevando plurime censure.

Le doglianze della difesa

Il ricorso si articola in quattro motivi, tutti centrati sulla gestione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella domiciliare e sull’applicazione della recidiva.

Violazione del contraddittorio sulla sostituzione della pena

Con il primo motivo, la difesa lamenta la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., 545-bis c.p.p., nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU.

In particolare, viene censurato il mancato esame, da parte della Corte d’Appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.

La Corte si è limitata ad accogliere il concordato sulla pena, senza convocare un’udienza per decidere sulla richiesta alternativa, né ha fornito motivazione sul mancato accoglimento.

Secondo la difesa, il giudice — in presenza di un’istanza di sostituzione — ha due opzioni: decidere subito qualora ritenga di avere un bagaglio informativo sufficiente, oppure fissare udienza entro 60 giorni per valutare i presupposti previsti dall’art. 545-bis c.p.p.

Il mancato avviso alle parti, in assenza di una decisione immediata o della convinzione del giudice circa la non sostituibilità nel merito, configurerebbe nullità per violazione del contraddittorio.

Diniego implicito e attività istruttoria non comunicata

Il secondo motivo denuncia ancora la violazione del diritto al contraddittorio (artt. 545-bis, 178 c.p.p., 24 Cost.), evidenziando come la Corte d’Appello non abbia né deciso sulla richiesta di sostituzione della pena in sede di pronuncia, né differito la decisione a un’udienza successiva.

Anzi, nelle more del deposito della motivazione, i giudici hanno chiesto informazioni alla polizia giudiziaria sul domicilio dell’imputato, senza comunicarlo alle parti, impedendo di fatto alla difesa di partecipare attivamente al subprocedimento.

Mancata fissazione dell’udienza ex art. 545 bis c.p.p.

Con il terzo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 545 bis c.p.p. e 56 della L. 689/1981.

La Corte avrebbe escluso la sostituzione della pena per mancanza di elementi sullo stile di vita e sull’inserimento lavorativo del condannato, elementi che — secondo la difesa — avrebbero potuto essere forniti nel corso dell’udienza prevista dalla norma.

Udienza che, tuttavia, non è stata mai fissata.

La scelta di non attivare il subprocedimento avrebbe impedito alla difesa di produrre documentazione, interloquire con l’U.E.P.E., e fornire chiarimenti, ledendo così il diritto al contraddittorio.

Si sottolinea inoltre come la Corte, successivamente, abbia ritenuto idoneo lo stesso domicilio (quello della nonna) per disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari, dimostrando l’astratta idoneità della richiesta alternativa avanzata in fase decisoria.

Errata determinazione dell’aumento di pena per la recidiva

Il quarto motivo attiene alla determinazione dell’aumento di pena per la recidiva.

La Corte d’Appello, pur in presenza dell’aggravante ad effetto speciale ex art. 628, comma 3, n. 1, c.p., ha applicato un aumento per la recidiva pari a due terzi, in violazione dell’art. 63, comma 4, c.p., che impone un aumento massimo di un terzo nei casi di concorso con aggravanti ad effetto speciale.

Correttamente, secondo la difesa, l’aumento avrebbe dovuto essere pari a un terzo, con una pena finale ridotta a due anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, oltre ad € 800 di multa.

Conclusioni

I ricorsi sollevano questioni centrali in tema di concordato, diritto al contraddittorio e criteri di determinazione della pena in presenza di aggravanti.

Sarà ora compito della Corte di Cassazione valutare se vi siano stati effettivi profili di violazione del diritto di difesa e se i giudici di merito abbiano operato correttamente nella gestione delle richieste di sostituzione della pena e nell’applicazione delle norme sulla recidiva.