Nuova legge sui reati contro gli animali: la riforma del 2025 in dettaglio
Un recente provvedimento ha modificato il Codice Penale per rafforzare la tutela degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti meritevoli di protezione diretta.
Il Senato ha approvato in via definitiva la Legge 6 giugno 2025, n. 82 sui reati contro gli animali, segnando un importante cambio di paradigma normativo.
La riforma, in vigore dal 1.07.2025, sposta l’attenzione dal “sentimento per gli animali” alla tutela dell’animale come essere senziente e vittima diretta del reato.
In pratica, gli animali vengono riconosciuti come titolari di diritti giuridici e la loro protezione diventa l’interesse primario della norma penale.
La legge introduce inoltre pene più severe, nuove fattispecie di reato e circostanze aggravanti per i crimini contro gli animali. Di seguito analizziamo le principali novità, illustrando cosa cambia per i cittadini e per gli operatori del diritto.
Animali come vittime: un nuovo approccio giuridico
La riforma interviene sul Titolo IX-bis del Codice Penale, rinominandolo in “Dei delitti contro gli animali”. Viene sancito che il bene giuridico tutelato non è più il sentimento umano verso gli animali, ma l’animale in sé.
Questo rappresenta un cambiamento di prospettiva: la legge riconosce formalmente gli animali come soggetti meritevoli di tutela diretta, rafforzando il valore giuridico del loro benessere.
In altre parole, maltrattare un animale non offende solo la sensibilità umana, ma lede direttamente l’animale, che diventa il centro della tutela penale.
Tale impostazione filosofica pervade tutte le modifiche introdotte dalla legge.
Pene più severe per maltrattamento e uccisione di animali
Una delle novità principali è l’inasprimento generalizzato delle pene per i reati contro gli animali previsti dal codice penale. In particolare:
- uccisione di animali (art. 544-bis CP): la pena detentiva passa da 4 mesi (2 anni) a 6 mesi (3 anni), con l’introduzione di una multa da 5.000 a 30.000 euro. Se l’uccisione avviene con sevizie o crudeltà, la pena è più elevata (da 1 a 4 anni multa da 10.000 a 60.000 euro);
- maltrattamento di animali (art. 544-ter CP): la reclusione massima viene aumentata da 18 mesi a 2 anni. Inoltre, la pena detentiva non sarà più alternativa alla sanzione pecuniaria, il carcere fino a due anni, oltre alla multa (rimasta 5.000–30.000 euro). Ciò significa che chi maltratta un animale rischia concretamente la detenzione, mentre prima poteva evitare il carcere pagando solo una sanzione.
Queste misure rafforzano il carattere deterrente della norma penale: atti di crudeltà o violenza verso animali comporteranno conseguenze penali più gravi rispetto al passato.
L’inasprimento coinvolge anche altri reati già esistenti, come gli spettacoli o manifestazioni vietati con animali (art. 544-quater CP) e il traffico di specie protette (art. 727-bis CP), elevando sia le pene detentive sia le multe applicabili.
Stretta su spettacoli illeciti e combattimenti tra animali
La riforma dedica particolare attenzione ai reati di spettacolo e combattimento clandestino tra animali, spesso legati a contesti criminali organizzati.
Le nuove disposizioni prevedono sanzioni più aspre e colmano lacune della normativa precedente:
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater CP): chi organizza o promuove spettacoli che comportino sevizie o strazio per animali sarà punito con una multa aggravata (tra 15.000 e 30.000 euro);
- combattimenti tra animali (art. 544-quinquies CP): la pena per chi promuove, organizza o dirige combattimenti non autorizzati passa da 1–3 anni a 2–4 anni di reclusione. Inoltre, la legge estende la punibilità a tutti i partecipanti ai combattimenti. Non solo gli organizzatori o i proprietari degli animali, ma chiunque vi prenda parte a qualunque titolo potrà essere perseguito. Vengono introdotte nuove fattispecie di reato autonome per reprimere il circuito dei combattimenti illeciti. Chi alleva o addestra animali allo scopo di farli combattere (o scommette) commette reato (fino a 2 anni, multa da 5.000 a 30.000 €).

Queste disposizioni mirano a smantellare le reti dei combattimenti clandestini, prevedendo pene per ogni anello della catena (dall’addestratore allo scommettitore).
Recidiva organizzata. La legge stabilisce che a chi commette abitualmente tali reati (es. organizzatori seriali di combattimenti) possano applicarsi anche le misure di prevenzione antimafia.
Ciò significa che potranno subire, ad esempio, sorveglianza speciale o sequestro dei beni come avviene per altri contesti di criminalità organizzata.
Nuove circostanze aggravanti comuni
Un capitolo innovativo della riforma è l’introduzione dell’art. 544-septies CP, che elenca circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili ai reati contro gli animali più gravi (uccisione, maltrattamento, spettacoli vietati, combattimenti, ecc.).
La presenza di determinate condizioni durante il fatto illecito comporterà un aumento di pena fino a un terzo.
In particolare, costituiscono aggravanti:
- presenza di minori: se il reato viene commesso in presenza di minorenni, la pena sarà aumentata. Questa previsione riconosce il maggiore allarme sociale e il disvalore di coinvolgere o anche solo esporre dei minori a scene di violenza verso animali.
- pluralità di animali: se le azioni criminose sono compiute nei confronti di più animali, la sanzione aumenta. Ad esempio, maltrattare intenzionalmente un gruppo di animali comporterà conseguenze più gravi rispetto al maltrattamento di un singolo animale.
- diffusione di immagini o video: riguarda chi documenta e diffonde tramite strumenti informatici o telematici le immagini del reato (foto, video, streaming delle violenze). La pubblicazione online non solo costituisce prova dell’illecito, ma amplifica la portata del danno, incentivando emulatori e insensibilità. Per questo la legge punisce più severamente chi divulga le scene di crudeltà.
Queste aggravanti comuni si applicano trasversalmente e obbligano gli inquirenti e i giudici a valutare il contesto del reato. Ad esempio, un maltrattamento filmato e postato sui social, o compiuto davanti a bambini, riceverà una risposta punitiva più dura della norma base.
Inoltre, specifiche aggravanti sono state previste nell’ambito dei combattimenti tra animali.
Ad esempio, il coinvolgimento di persone non imputabili (minori di 14 anni) costituisce aumento di pena, così come la partecipazione di persone armate.
Anche la produzione e divulgazione di materiali video di combattimenti illegali è espressamente vietata.
Divieto di abbandono e stop alla catena
La legge n. 82/2025 incide anche su fattispecie contravvenzionali come l’abbandono di animali e introduce misure amministrative innovative per il benessere animale quotidiano:
- abbandono di animali (art. 727 CP): diventa un reato con conseguenze più serie. Chiunque abbandona animali domestici (o abituati alla cattività) ora è punito con l’arresto fino a 1 anno oppure con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. In precedenza la sanzione pecuniaria partiva da soli 1.000 euro, quindi il minimo edittale è stato quintuplicato. La stessa pena si applica a chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, causandogli gravi sofferenze (ipotesi anch’essa prevista dall’art.727);
- abbandono in ambito stradale: se l’animale viene lasciato su una strada (o nelle sue pertinenze) la pena è aumentata di un terzo. Se l’abbandono avviene mediante l’uso di un veicolo scatta anche la sospensione della patente di guida per 6 mesi–1 anno. Questo per reprimere condotte che, oltre a costituire maltrattamento, creano pericolo per la circolazione stradale;
- divieto di tenere animali alla catena: viene introdotto il divieto di legare cani (e altri animali da compagnia) con una catena o strumento analogo. Sono ammesse solo limitate eccezioni temporanee, giustificate da ragioni sanitarie (ad esempio una prescrizione veterinaria post-operatoria) oppure da necessità di sicurezza contingenti. In caso di violazione del divieto, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Questa norma intende assicurare un trattamento più dignitoso agli animali da affezione, scoraggiando pratiche lesive del loro benessere quotidiano (immobilizzazione prolungata, isolamento, ecc.).
Tutela della fauna selvatica e degli habitat protetti
La riforma interviene anche su reati relativi alla protezione degli animali selvatici e dell’ambiente naturale, aumentando le sanzioni e chiudendo alcune scappatoie della vecchia normativa:
- uccisione, cattura e detenzione di specie selvatiche protette (art. 727-bis CP): per chi uccide, cattura o detiene esemplari di fauna selvatica protetta sono previste pene più alte. Arresto da 3 mesi a 1 anno, ammenda fino a 8.000 € (prima da 1 a 6 mesi, ammenda fino a 4.000 €). Aumentare il tetto massimo di pena detentiva e pecuniaria mira a dissuadere maggiormente bracconaggio e traffici illegali di fauna protetta;
- distruzione di habitat protetti (art. 733-bis CP): anche chi devasta o deteriora habitat all’interno di siti protetti (parchi, riserve, Natura 2000, ecc.) sarà punito più severamente. Arresto da 3 mesi fino a 2 anni e ammenda non inferiore a 6.000 €, rispetto al previgente massimo di 1 anno. Questo cambiamento riconosce il maggior disvalore ambientale di condotte che compromettono ecosistemi protetti;
- divieto di commercio di pellicce di gatto: curiosità significativa è l’espresso divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatto domestico. Viene dunque proibito allevare, uccidere o vendere gatti per ricavarne pelliccia, allineando l’Italia a standard etici internazionali già presenti per cani e gatti. Sebbene il fenomeno non sia diffuso legalmente, inserirlo nella normativa funge da deterrente e chiude possibili scappatoie.
Va sottolineato che restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto di animali, macellazione, sperimentazione scientifica, circhi, zoo, ecc.
Contrasto al traffico di cuccioli e obbligo di microchip
La Legge 82/2025 agisce anche sul fronte degli animali da compagnia, sia repressivo (traffici illeciti) sia preventivo (identificazione anagrafica):
- traffico illecito di animali da compagnia: vengono inasprite le pene previste dalla Legge 201/2010 (ratifica Convenzione Europea protezione animali da compagnia) per chi introduce illegalmente cuccioli nel territorio nazionale. Oltre a sanzioni più elevate (sia detentive che multe, nonché sanzioni accessorie come il divieto di esercitare attività commerciali in materia), cambia la definizione stessa di “traffico illecito”: prima occorreva che l’animale fosse privo sia di identificazione individuale sia di certificazioni sanitarie per configurare il reato; adesso è sufficiente la mancanza di uno solo di questi due requisiti. In pratica, chi importa o commercia cuccioli senza microchip oppure senza vaccini/certificati sanitari viola la legge. Questo abbassa la soglia di punibilità e rende più agevole perseguire gli traffici clandestini di animali d’affezione, spesso legati a cuccioli provenienti dall’est Europa senza documentazione;
- obbligo di microchip e registrazione (Anagrafe Animali d’Affezione): per incentivare l’osservanza dell’obbligo di identificare i propri animali domestici, la riforma introduce una sorta di “ravvedimento operoso” a favore dei proprietari inadempienti. In base all’art. 11 della nuova legge, non verranno sanzionati quei proprietari o detentori che provvederanno spontaneamente a microchippare e registrare il proprio animale nel Sistema Informativo Nazionale Animali da Compagnia (SINAC) entro un certo termine. Ricordiamo che la normativa vigente (D.lgs. 134/2022) impone la registrazione di cani, gatti e furetti in banca dati nazionale, pena una multa amministrativa tra 150 e 900 euro per ogni animale non registrato. Con la riforma 2025, chi si mette in regola di propria iniziativa potrà beneficiare dell’esenzione dalla multa, evitando conseguenze pecuniarie. Questa misura premiale ha lo scopo di favorire l’iscrizione massiva degli animali all’anagrafe, strumento fondamentale per contrastare l’abbandono e il randagismo (un animale identificato è più facilmente restituito al proprietario o monitorato). In sintesi, i cittadini che non hanno ancora microchippato i loro animali hanno l’opportunità di farlo al più presto senza incorrere in sanzioni, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione.

Cosa cambia per i cittadini
Le nuove norme comportano cambiamenti concreti sia in termini di doveri che di tutela per i cittadini comuni, in particolare per i proprietari di animali domestici e per chiunque entri in contatto con animali.
Ecco i punti principali da tenere presenti.
Maggiori responsabilità e rischi penali
Comportamenti verso gli animali prima sottovalutati o considerati di lieve entità ora comportano sanzioni più dure.
Ad esempio, lasciare un cane in auto sotto il sole, tenere un animale in condizioni insalubri o abbandonare un cucciolo lungo la strada espone a condanne penali (anche detentive) significativamente più severe rispetto al passato.
La riforma funge da forte deterrente: i cittadini sono avvertiti che maltrattare o uccidere un animale non è più un “reato minore”, ma un delitto preso molto sul serio dall’ordinamento.
Divieto di catena e benessere quotidiano
Chi possiede cani o altri animali d’affezione deve adeguarsi al nuovo divieto di custodirli legati a catena in modo permanente.
È obbligatorio assicurare libertà di movimento all’animale, salvo brevi periodi giustificati da ragioni veterinarie o di sicurezza.
Una pratica una volta tollerata in alcuni contesti (tenere il cane legato in cortile) può ora comportare una multa fino a 5.000 euro in caso di controllo e accertamento.
I proprietari devono quindi rivedere le modalità di gestione dei propri animali alla luce di questa norma, garantendo condizioni di vita dignitose e rispettose della natura etologica dell’animale.
Obbligo di microchip e registrazione
La riforma rafforza l’importanza dell’identificazione degli animali domestici.
Chi non ha ancora microchippato il proprio cane, gatto o furetto è soggetto a sanzione amministrativa, ma ha ora la possibilità di mettersi in regola senza conseguenze economiche grazie al ravvedimento operoso introdotto (registrazione volontaria in anagrafe prima di eventuali controlli).
È dunque consigliabile ai proprietari inadempienti di provvedere subito all’iscrizione del proprio animale all’Anagrafe regionale/Nazionale per evitare sanzioni e contribuire alla tutela collettiva (un animale identificato riduce i casi di smarrimento non risolti e di abbandono impunito);
Maggiore tutela per gli animali e per i proprietari vittime di reati
Le persone che assistono a maltrattamenti o che scoprono reati contro animali sono incoraggiate a denunciare, sapendo che oggi la legge offre strumenti più efficaci per punire i colpevoli. I proprietari di animali che subiscono uccisioni o lesioni ai loro pet da parte di terzi vedranno pene più severe in caso di condanna del responsabile, a riconoscimento del valore affettivo e intrinseco dell’animale.
Occorre tuttavia notare un cambiamento procedurale: per il reato di uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 CP) la nuova legge richiede la presentazione di querela da parte del proprietario per avviare il procedimento.
In precedenza tale delitto era perseguibile d’ufficio; ora, se ad esempio qualcuno uccide senza necessità alcuni animali di proprietà di un vicino, sarà necessaria una denuncia formale del proprietario offeso affinché si attivi l’azione penale.
È quindi importante che i cittadini sappiano di dover sporgere querela tempestivamente in questi casi per ottenere giustizia.
In sintesi, per i cittadini la riforma significa maggiori obblighi e attenzione nel rapporto con gli animali (onde evitare di incorrere in reati senza magari rendersene conto) ma anche maggiori strumenti di tutela in difesa degli animali stessi.
Chi ama e rispetta gli animali trarrà beneficio da una legge che finalmente considera con la dovuta serietà questi reati; chi invece è abituato a trattare gli animali con negligenza o violenza dovrà cambiare condotta per non affrontare conseguenze legali pesanti.
Cosa cambia per gli operatori del diritto
Anche gli addetti ai lavori – forze dell’ordine, magistrati, avvocati – sono chiamati ad aggiornare prassi e conoscenze per applicare al meglio le nuove norme.
Ecco gli effetti principali della riforma per gli operatori del diritto.
Indagine e repressione più efficaci
Le forze di polizia dovranno gestire i reati contro gli animali con un rinnovato approccio, data la loro maggiore gravità.
Il legislatore prevede un miglior coordinamento tra i vari corpi di polizia nell’azione di prevenzione e contrasto di questi reati: un decreto del Ministero dell’Interno (emanato d’intesa col Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) definirà le modalità di cooperazione operativa tra Polizia di Stato, Carabinieri (anche forestali), Guardia di Finanza, Polizie Locali, etc..
Questo dovrebbe tradursi in controlli più strutturati e nello scambio di informazioni tra enti (ad esempio, tra ASL veterinarie e forze dell’ordine per segnalare situazioni di maltrattamento).
Inoltre, con pene aumentate, gli inquirenti dispongono di maggior leva deterrente: possono richiedere misure cautelari con più facilità (essendo elevati i limiti edittali) e perseguire un più ampio numero di soggetti (visti i nuovi reati per partecipanti, addestratori, scommettitori nei combattimenti).
Procedibilità e aspetti processuali
Dal punto di vista procedurale, occorre rilevare modifiche nella procedibilità di alcuni reati. Ad esempio, come detto, l’art. 638 CP (uccisione o danneggiamento di animali altrui) non è più procedibile d’ufficio ma a querela.
I PM dovranno verificare la presenza di formale querela di parte per procedere in questi casi.
Reati come il maltrattamento o l’uccisione (544-ter, 544-bis) restano perseguibili d’ufficio e, con le aggravanti introdotte, potranno portare a contestazioni più gravi (e dunque a processi da trattare con priorità, data la maggiore pena edittale).
I magistrati dovranno applicare le nuove circostanze aggravanti comuni, incrementando le pene fino a un terzo quando ricorrono le condizioni previste.
Nel valutare patteggiamenti o sospensioni condizionali della pena, dovranno tener conto dei nuovi minimi più alti e della non più concedibile conversione della pena detentiva in semplice multa per taluni reati (es. maltrattamento).
In sintesi, i procedimenti penali in materia vedranno un approccio più rigoroso e attento al reale disvalore del fatto;
Confisca e destino degli animali sequestrati
Una novità importante per magistrati e operatori giudiziari è la disciplina dell’affido definitivo degli animali sequestrati. Con l’introduzione dell’art. 260-bis CPP, il giudice potrà disporre che gli animali oggetto di sequestro o confisca (per reati di maltrattamento, combattimento, traffico di cuccioli, ecc.) siano affidati in via definitiva ad associazioni o enti protezionistici riconosciuti dal Ministero della Salute, oppure a privati idonei.
L’assegnazione avviene con decreto e previo versamento di una cauzione per ogni animale da parte dell’affidatario, a garanzia del suo mantenimento.
Ciò cambia la gestione delle “prove vive” nel processo: invece di rimanere in strutture convenzionate a spese dello Stato per anni, gli animali possono trovare una sistemazione stabile e adeguata già durante il procedimento, senza attendere la sentenza definitiva.
Contestualmente, la legge (modificando l’art. 544-sexies CP) vieta all’indagato/imputato proprietario di alienare o abbattere gli animali coinvolti nel procedimento fino alla sua conclusione.
Questo evita che il responsabile possa sottrarsi alle conseguenze eliminando gli animali (che sono corpo del reato e vittime) o trasferendoli a terzi. Per le forze dell’ordine, significache dovranno vigilare sul rispetto di tale divieto e segnalare immediatamente eventuali inadempienze;
Responsabilità degli enti e profili sanzionatori ampliati
La riforma tocca anche il D.lgs. 231/2001, includendo i reati contro gli animali tra quelli dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico di enti, aziende o associazioni.
In caso un reato di maltrattamento, uccisione, traffico illecito, ecc. venga commesso nell’interesse o a vantaggio di un ente (si pensi a una società che traffica cuccioli, o a un allevamento intensivo fuori legge), oltre ai singoli autori potrà essere sanzionata la persona giuridica.
Le sanzioni per l’ente condannato comprendono multe salate e misure interdittive (es. sospensione dell’attività, interdizione da contratti con la PA, ecc.). Per gli operatori del diritto, ciò significa considerare la possibilità di chiamare in causa società e organizzazioni nei procedimenti penali rilevanti e, per le imprese, adottare modelli organizzativi idonei a prevenire reati di questo tipo.
Formazione e specializzazione degli avvocati
Infine, gli avvocati penalisti dovranno aggiornarsi sulle nuove fattispecie e sanzioni introdotte.
La difesa di un imputato accusato di reati contro gli animali richiede ora consapevolezza delle aggravanti applicabili, dei nuovi limiti edittali (che incidono ad esempio sulla concessione di misure alternative o sulla configurabilità della tenuità del fatto) e delle procedure come l’affidamento degli animali sequestrati.
Parimenti, i legali che tutelano associazioni animaliste o privati costituiti parte civile avranno a disposizione un impianto sanzionatorio più robusto, che riconosce una maggiore dignità alle loro istanze.
In generale, l’intera filiera giudiziaria (forze dell’ordine, PM, giudici, avvocati) è chiamata a un cambio di passo: i reati in danno di animali non sono più “reati minori”, ma delitti che comportano indagini approfondite e pene significative, in linea con l’evoluzione della sensibilità collettiva e del quadro normativo europeo.
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