Falsa griffe, vero reato

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I rischi di chi compra e di chi vende merce griffe contraffatta

Falsa griffe vero reato di contraffazione

In Italia il commercio di prodotti contraffatti è un fenomeno assai diffuso: la griffe è falsa, ma il reato commesso è vero.

Per le strade principali di qualsiasi centro turistico ci si imbatte in una miriade di venditori ambulanti.

Borse, occhiali, vestiti ed accessori che riproducono, talvolta con risultati davvero ottimali, il marchio delle più note case di moda a prezzi modici.

Sono dunque in tanti a cedere alla tentazione di una borsa firmata falsa, pagata a prezzo ridotto.

Non tutti, però, hanno ben chiare le conseguenze che la legge prevede in caso di contraffazione e successivo commercio di prodotti c.d. “taroccati”.

Ed ecco che in questo articolo spiegheremo cosa rischia chi produce beni contraffatti, chi li mette in vendita ma soprattutto chi li acquista

La produzione e la vendita della griffe falsa

La contraffazione, l’alterazione e la vendita di marchi e segni distintivi costituisce reato.

In Italia, infatti, la legge punisce sia il falsificatore, ovvero colui che produce, sia chi vende la merce contraffatta per poi trarne un guadagno.

L’art. 473 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000 “chiunque […] contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali”.

Il successivo art. 474 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro “chiunque, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti contraffatti o alterati”.

Falsa griffe contraffazione

Il reato di ricettazione

Cosa rischia invece chi acquista un prodotto contraffatto? Chi compra un prodotto contraffatto commette reato? Chi acquista, ad esempio, un finto Rolex su una bancarella di strada può essere incriminato?

Il delitto di ricettazione, disciplinato dall’art 648 c.p., punisce con la reclusione fino a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro chi […] al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o nasconde denaro o cose provenienti da un delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Nel caso di specie chi acquista un prodotto, evidentemente contraffatto, si appropria di un bene di chiara provenienza delittuosa.

Il fatto di lieve entità del commercio di prodotti contraffatti previsto dal comma 2 dell’art. 648 c.p.

Se i fatti sono particolarmente lievi, il secondo comma prevede la reclusione fino a 6 anni e la multa fino a 516 euro.

La giurisprudenza di legittimità ha specificato come la circostanza attenuante di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, va valutata su alcuni presupposti tra cui:

  • il valore economico della cosa ricettata;
  • i danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato;
  • e, se è accertata la lieve consistenza economica, la sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p. (capacità a delinquere della persona).
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Il reato di incauto acquisto e la differenza con la ricettazione

Ai sensi dell’art. 712 c.p. “chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10″.

L’art. 712 c.p. sanziona, quindi, chi acquista un bene senza accertarne la legittima provenienza.

Non è necessario che sia dimostrata la provenienza del reato e neanche la certezza di questa provenienza.

Infatti, si attribuisce rilevanza penale alla mancanza di diligenza dell’acquirente quando si è in presenza di circostanze indizianti:

  • qualità della cosa;
  • condizione di chi la offre;
  • entità del prezzo.

L’uso esclusivamente personale e l’assenza di profitto: esclusione del reato di ricettazione

Secondo la Corte di Cassazione non sussiste il delitto di ricettazione se il bene contraffatto viene acquistato per farne un uso personale e non per trarne un profitto (Cass. pen., sentenza n. 12870 del 2016). 

Viene, quindi, ritenuto meritevole di sanzione solo chi si inserisce nel circolo produttivo o di distribuzione del prodotto contraffatto, non invece chi se ne serve per scopi puramente personali, come ad esempio in caso di acquisto di accessori come borse o orologi, per indossarli.

Al contrario, risponde di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisce all’ulteriore distribuzione e diffusione dello stesso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo poi irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito. 

Quindi chi compra falsa griffe ad uso esclusivamente personale non incorre in alcuna responsabilità?

L’uso personale del bene escluderebbe la possibilità di una sanzione penale, anche se è vivamente sconsigliato acquistare beni di provenienza delittuosa perché si potrebbe subire comunque un procedimento penale.

Ad ogni modo, l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, risponde dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 35/2005, convertito con l. 80/2005 (modificato dalla L. 99/2009), il quale impone il pagamento di una sanzione pecuniaria che va da 100 euro a 7.000 euro.

L’introduzione dell’illecito amministrativo, però, non ha del tutto escluso il ricorso alla sanzione penale in relazione all’acquirente della merce contraffatta. 

Qualora si accertasse che l’acquisto del bene contraffatto è volto alla cessione a terzi, si pensi per ipotesi anche alla mera regalia in favore di parenti o amici, rimane inalterata la possibilità di rispondere del più grave delitto di ricettazione o comunque della contravvenzione dell’incauto acquisto.

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