Il diritto ambientale si contraddistingue per essere costituito da un numero copioso e disorganico di norme, di vario rango e provenienza.
In assenza di specifiche disposizioni che tutelassero i beni di volta in volta aggrediti, sin dagli anni Settanta, la Giurisprudenza ha iniziato ad elaborare un vero e proprio diritto pretorio, applicando norme rinvenibili nel Codice Penale a tutela dell’ambiente.
Nel 2006, con il D.Lgs. 3 aprile, n. 152, la materia inizia ad assumere maggiore organicità.
Il T.U. Ambiente è suddiviso in tre sottosistemi tematici:
• Una parte è dedicata alla tutela delle acque, ove in un’unica norma sono racchiuse differenti fattispecie penalmente rilevanti, di natura esclusivamente contravvenzionale (l’art. 137 ha infatti 13 commi);
• Una seconda parte ha per oggetto la tutela dell’ambiente in materia di rifiuti;
• Infine, la Parte V, tutela l’aria e regolamenta le emissioni in atmosfera.
Il Testo Unico prevede quattro tipologie di reato ambientale:
1. Una prima, incentrata sull’esercizio di una determinata attività in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;
2. Una seconda, nella quale la condotta illecita consiste nell’omessa segnalazione alla pubblica Autorità di dati rilevanti;
3. Una terza, che si incentra sul superamento di valori limite di emissione e/o immissione di sostanze nocive per l’ambiente;
4. L’ultima, integrata in caso di disobbedienza a disposizioni di provvedimenti individuali e concreti emanati dall’Autorità di controllo.
Rientrano tra i reati ambientali:
• Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari;
• Delitti colposi contro la salute pubblica;
• Diffusione di una malattia delle piante o degli animali;
• Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi;
• Assenza e rinnovo autorizzazioni ambientali;
• Inquinamento acustico.