Reati contro la Pubblica Amministrazione

Nel corso degli anni, all’interno del nostro ordinamento nazionale, ha assunto un ruolo preminente la tutela da parte dello Stato della Pubblica Amministrazione, ovvero dell’insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative, nonché delle attività dirette alla cura concreta degli interessi pubblici.

Il concetto di Pubblica Amministrazione deve quindi intendersi in senso ampio, ricomprendendo qualunque attività amministrativa, legislativa e giudiziaria che faccia capo ad un ente statale.

Il legislatore ha inteso tutelare il regolare funzionamento ed il prestigio degli enti pubblici, nonché dei soggetti che li rappresentano.

Con la legge n 86 del 1990, la maggior parte dei reati contro la P.A. sono stati profondamente modificati, al fine di adeguare l’efficacia sanzionatoria dello Stato alla realtà dei nostri giorni.

La riforma ha, da un lato, incrementato la risposta punitiva dell’ordinamento di fronte alle condotte illecite compiute dai pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, dall’altro ha eliminato organi arbitrario sindacato da parte del giudice penale sul merito delle scelte amministrative.

La Legge Severino (190/2012) e la legge n. 69 del 2015, hanno ulteriormente modificato la disciplina dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, proseguendo nel percorso di riforma volto alla lotta della corruzione nel nostro ordinamento.

In questo contesto andrebbe altresì inserita la controversa riforma del 9 gennaio 2019 (c.d. legge spazzacorrotti) che, tuttavia, ha sollevato unanime proteste da parte di dottrina e giurisprudenza a causa delle problematiche ripercussioni prodotte nel sistema di amministrazione della giustizia.

I professionisti dello Studio hanno partecipato a numerosi procedimenti penali aventi ad oggetto reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, maturando esperienza e competenza per tutelare in maniera adeguata i propri assistiti.

L’evoluzione normativa della materia, indubbiamente complessa e molto delicata, richiede un aggiornamento costante, atteso l’innalzamento di molti cornici edittali, per cui molte fattispecie sono oggi punite con pene assai elevante, nonché l’impossibilità di accedere a svariati istituti premiali in fase di esecuzione delle condanne.

La distinzione di reato contro la P.A.

I reati contro la P.A. possono essere suddivisi in due macro categorie, a seconda della qualifica rivestita dall’agente, ovvero dal soggetto che agisce in violazione di legge, ciascuna delle quali è disciplinata da un capo apposito del libro II – titolo II del codice penale:

• Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (artt. 314-335bis c.p.);
• Delitti dei privati contro la P.A. (artt. 336-356 c.p.).

La prima categoria riguarda i reati in cui l’offesa agli interessi pubblici proviene dall’interno della stessa P.A., essendo commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si tratta dei c.d. reati propri, essendo richiesta, ai fini della configurazione dell’illecito, il possesso di una determinata qualità o la sussistenza di una specifica posizione giuridica o di fatto in capo al soggetto attivo.

La seconda categoria comprende invece le ipotesi in cui l’offesa è posta in essere da privati e, dunque, proviene dall’esterno della P.A., appartenendo quindi alla categoria dei c.d. reati comuni.

Tra le principali fattispecie di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno certamente annoverati:

• Peculato (art. 314 c.p.);
• Malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 bis e 316 ter c.p.);
• Concussione (art. 317 c.p.);
• Corruzione (artt. 318 e 319 c.p.);
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
• Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.);
• Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
• Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
• Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale (art. 336 e 337 c.p.);
• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
• Esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.);
• Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
• Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).