L’art. 53 della Costituzione Italiana sancisce come “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Il dovere fiscale ricopre un’importanza significativa all’interno del nostro ordinamento. Sono previste differenti tipologie di reati tributari che puniscono, in forme diverse, fenomeni quali l’elusione, l’evasione, e tutte quelle condotte puntualmente elencate nel D.Lgs. n. 74/2000 e lesive dell’interesse fiscale dello Stato alla riscossione dei tributi.
Vengono introdotte soglie di punibilità e l’Istituto del dolo di evasione, elementi idonei ad individuare i fatti realmente offensivi per gli interessi patrimoniali dell’Erario.
I reati ivi previsti, essendo connotati da un disvalore particolarmente pregnante, vengono puniti con pene connotate da un apprezzabile contenuto afflittivo ed una effettiva capacità deterrente.
I reati tributari sono stati oggetto di nuove importanti modifiche. Rispetto all’ultimo intervento del 2015, con il decreto fiscale 2020, collegato alla legge di Bilancio, il legislatore ha inasprito le pene, abbassato alcune soglie di punibilità, esteso per i delitti più gravi la responsabilità amministrativa delle società e introdotto la confisca per sproporzione e il preventivo sequestro.
• Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
• Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifizi in contabilità;
• Dichiarazione infedele;
• Evasione d’imposta;
• Omessa dichiarazione dei redditi o IVA;
• Emissione di fatture di vendita false;
• Occultamento o distruzione di documenti contabili;
• Omesso versamento di ritenute certificate o IVA oppure per indebita compensazione.
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L’estinzione del reato prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 74/00. È infatti prevista una causa di non punibilità a seguito del pagamento del debito tributario strutturata in termini differenti in base alla tipologia e alla gravità dei reati contestati.
Il comma 1 dell’art. 13 prevede la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis), omesso versamento di IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione limitatamente all’ipotesi relativa ai crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1) in caso di estinzione integrale del debito, anche mediante procedure conciliative di adesione, prima dell’apertura del dibattimento.
L’intenzione del legislatore è quella di incentivare il contribuente ad assolvere al debito tributario cui si era sottratto e di evitare lo svolgimento del processo penale tenuto conto del fatto che in dette ipotesi criminose il contribuente inadempiente non ha celato il proprio debito tributario ma ha solo omesso di adempiervi.
L’estinzione del debito deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò non esclude che il pagamento del debito, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, possa avvenire già in fase di indagini preliminari e udienza preliminare nonché prima che il procedimento penale venga definito con riti alternativi (rito abbreviato o patteggiamento).
Il comma 2 dell’art. 13 prevede un effetto premiale differente e meno vantaggioso per l’intervenuto pagamento integrale del debito tributario conseguente al reato di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5).
In queste ipotesi, infatti, si avrà estinzione del reato qualora il debito tributario sia stato pagato con il ravvedimento operoso (nel reato di cui all’art. 4) e la dichiarazione omessa sia stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (nel reato di cui all’art. 5), intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche già avviate dall’Amministrazione Finanziaria ovvero dell’inizio di procedimenti penali.
Il legislatore richiede che la condotta risarcitoria del reato tributario sia un atto di resipiscenza volontario e spontaneo oltre che tempestivo. Infatti, non è riconosciuto alcun effetto premiale nel caso di adesione alle procedure conciliative in quanto esse presuppongono che vi sia stata già una certa attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria e che l’interessato ne abbia formalmente avuto conoscenza.
Se venite accusati di aver violato la normativa tributaria, sarà certamente necessario svolgere una complessa e articolata attività difensiva per affrontare le accuse che vengono rivolte.
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Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti propriamente illeciti, ma anche, nella maggior parte dei casi, dal superamento di determinate soglie a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, o a seguito di mancati pagamenti delle imposte.
Non di rado le accuse di violazione della normativa tributaria scaturiscono da errori dichiarativi generati dalla straordinaria complessità della materia fiscale.
Una particolare attenzione, in questi casi, dovrà essere riservata alla nomina di consulenti fiscali di elevatissima preparazione, che siano in grado di offrire ausilio nella predisposizione della linea difensiva.
Non meno frequenti, inoltre, sono le aggressioni ai patrimoni degli indagati, operate in forza di norme recentemente approvate che consentono la cd. “confisca” sia essa diretta ovvero “per equivalente” e che giustificano i sequestri nella fase delle indagini preliminari. Gli Avvocati del nostro Studio hanno acquisito negli anni una robusta esperienza in materia di riesame dei provvedimenti cautelari reali e sono in grado di agire legalmente per ottenere la restituzione di quanto sia stato indebitamente sequestrato su richiesta delle procure della Repubblica.