Cos’è e come si ottiene la riabilitazione penale: quali sono i presupposti e le concessioni
La riabilitazione è prevista dall’art. 178 del codice penale e consiste in un procedimento che permette di cancellare le pene accessorie e gli effetti penali di una sentenza di condanna.
Questo istituto rientra tra le cause di estinzione della pena: non estingue infatti il reato.
La competenza per decidere sulla richiesta di riabilitazione spetta al Tribunale di Sorveglianza che fissa un’udienza che si svolgerà in camera di consiglio. Non è quindi prevista la partecipazione del difensore e del condannato: ecco perché è importante affidarsi ad avvocati esperti che sappiano quali caratteristiche dovrà avere una istanza di riabilitazione.
Il Tribunale di Sorveglianza può quindi accogliere l’istanza di riabilitazione oppure rigettarla, se non ritiene sussistenti tutte le condizioni.
In caso di rigetto, poiché il Tribunale non ritiene che il condannato abbia tenuto una buona condotta, devono decorrere due anni prima di presentare una nuova istanza.
Come ripulire la fedina penale con la riabilitazione: cosa prevede l’art. 179 c.p.
Per “ripulire la fedina penale” devono però essere soddisfatte delle specifiche condizioni:
- decorso del tempo: devono infatti trascorrere almeno tre anni dal giorno di esecuzione o estinzione della pena principale. Questo termine può però essere decisamente più lungo in caso di recidiva, dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;
- prova della buona condotta: questo requisito appare piuttosto vago. Generalmente, si intende che nel periodo intercorrente tra l’estinzione della esecuzione/estinzione della pena e la decisione del Tribunale di Sorveglianza non devono esserci ulteriori condanne. Anche in questo caso, però, appare necessario affidarsi a dei Professionisti per valutare se sussista comunque la buona condotta;
- non devono esserci misure di sicurezza: se applicate, per accedere alla riabilitazione devono essere revocate. Questa condizione non vale, però, per due misure: contatta il nostro Studio per conoscere quali;
- adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato: il condannato deve aver provveduto alla restituzione oppure al risarcimento del danno, o alla riparazione dello stesso. Tra le obbligazioni civili rientra anche il rimborso delle spese di mantenimento in carcere. Solo nel caso in cui il condannato dimostri di essere nell’impossibilità di adempiere economicamente questo requisito non deve essere soddisfatto.
Riabilitazione penale in caso di sospensione condizionale della pena
La riabilitazione si richiede anche quando è disposta la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 163 c.p. .
In questo caso, se la pena inflitta non superava i due anni, il Giudice ha ritenuto possibile sospendere l’esecuzione della pena detentiva e pecuniaria.
Questo beneficio comporta che, se il condannato non ha riportato nei 5 anni successivi, oppure 2 anni in caso di contravvenzione, altre condanne per un delitto, il reato è estinto.
Come anticipato in premessa, però, per estinguere le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, è necessario richiedere la riabilitazione.
In questo caso, la norma prevede una disciplina particolare per il decorso del termine:
- se è stata concessa la sospensione c.d. ordinaria – art. 163, commi 1, 2 e 3 c.p. – devono trascorrere almeno 3 anni dal giorno in cui inizia a decorrere anche il beneficio di cui all’art. 163 c.p.;
- se è stata concessa la sospensione c.d. breve – art. 163, comma 4 c.p. – deve trascorrere solo un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
Quali sono gli effetti della riabilitazione penale
Come anticipato in premessa, la riabilitazione non estingue il reato, né la pena principale, che deve essere interamente eseguita.
L’effetto estintivo riguarda le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.
Ci sono però delle eccezioni.
Infatti, ai sensi dell’art. 164, comma 2 c.p. nel caso in cui ad un soggetto sia stata concessa la riabilitazione, in caso di commissione di un nuovo reato, non è possibile sospendere nuovamente la pena.
Ugualmente, nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione di un soggetto non è possibile concedere il perdono giudiziale per i minori degli anni 18, ai sensi dell’art. 169, comma 3 c.p. .
La riabilitazione non ostacola, invece, l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, né l’accesso al beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
La riabilitazione non ha effetti retroattivi.
Qualora un soggetto sia destituito dal proprio pubblico impiego poiché con la condanna è stata disposta anche la interdizione ai pubblici uffici, non potrà ottenere la reintegrazione bensì potrà riacquisire la capacità di concorrere nuovamente per posizioni di pubblico impiego.
Quando viene emessa la sentenza che concede la riabilitazione bisogna però attendere 7 anni affinché l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali possa dirsi definitiva.
Infatti, se entro il termine di 7 anni il soggetto cui è concessa la riabilitazione commette un altro delitto doloso per il quale è prevista una pena detentiva superiore ai due anni oppure l’ergastolo, la riabilitazione viene revocata.
Come possiamo essere utili
Contatta il nostro Studio per valutare se sussistono o meno i presupposti per richiedere la riabilitazione e per redigere l’istanza in modo tale da evitare che sia dichiarata inammissibile.
Come abbiamo specificato, infatti, non ci sarà alcuna udienza per cui diventa fondamentale rivolgersi a professionisti che sanno quali sono i presupposti che deve avere una istanza di riabilitazione.
Nel caso in cui, invece, venga emesso un provvedimento di rigetto dell’istanza di riabilitazione, contattaci per valutare la possibilità di presentare opposizione.
Avv. Fabio Ambrosio, Dott.ssa Martina Isella
Cosa dicono di noi?
https://g.page/r/CZpalxP3tj4hEAo/review