Omesso versamento iva: sanzioni penali e prescrizione
Quando l’omesso versamento dell’IVA diventa un reato? Quali sono le sanzioni? Quando scatta la prescrizione? Rispondiamo alle tue domande.

Cos’è l’omesso versamento iva
È noto come ogni mese i contribuenti soggetti al regime normale debbano calcolare l’Iva a debito e l’Iva a credito.
La differenza a debito deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo, mentre quella a credito è riportata in avanti.
Alla fine dell’anno, entro il 27 dicembre, deve essere versato altresì un acconto in misura pari ad una percentuale della somma da versare per il mese di dicembre dell’anno precedente.
Con la dichiarazione annuale è effettuata la liquidazione finale, basata sul calcolo Iva a debito e a credito relative all’intero anno solare.
Il versamento della somma dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere eseguito entro il 16 marzo dell’anno successivo.
In conclusione, la determinazione finale annuale del tributo, che il contribuente espone nella dichiarazione annuale, può comportare un debito o una eccedenza a credito.
L’Iva a debito deve essere versata, in caso contrario si verifica l’omesso versamento Iva.
In particolare, l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 definisce tale illecito nella misura in cui dispone delle sanzioni a “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati”.

Quali sanzioni sono previste per l’omesso versamento dell’iva?
La norma sanzionatoria relativa agli omessi versamenti Iva è l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede in linea generale una sanzione amministrativa pecuniaria del 30% dell’imposta non versata o versata in ritardo.
Prosegue poi con alcuni correttivi.
Infatti, se il ravvedimento viene effettuato entro i 90 giorni successivi, la sanzione base applicabile scende sino al 15%, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 472/1997.
Alla sanzione base così individuata dovrà poi essere applicata l’ulteriore diminuzione prevista dall’art. 13.
Nel caso di ravvedimento per gli omessi versamenti si devono effettuare due diverse operazioni di riduzione della sanzione.
Quella appena esposta è una regola di carattere generale e risulta maggiormente conveniente quanto più il ravvedimento si effettua nei giorni immediatamente prossimi alla data di commissione della violazione, vale a dire la data prevista per la scadenza del versamento.
In conclusione, qualora i versamenti siano stati effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni “la sanzione di cui al secondo periodo (del 15 %) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Quando diventa reato l’omesso versamento?
L’omesso versamento dell’Iva da illecito di carattere tributario diviene un reato qualora non siano state versate all’erario le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250 mila euro.
In particolare l’art. 10 ter del d.lgs. n. 74/2000 stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta”.
Occorre precisare come, affinché possa ritenersi perfezionato il delitto in esame, sia necessaria la presentazione di una dichiarazione valida entro il termine fissato dalla norma, ossia il 27 dicembre dell’anno successivo alla dichiarazione.
Prescrizione del reato di omesso versamento

Il termine di prescrizione segue la disciplina prevista dall’art. 157 c.p. ed infatti essendo prevista per il reato in questione la pena massima di due anni, l’omesso versamento dell’Iva, in quanto delitto, si prescrive in 6 anni, che possono divenire 7 anni e 6 mesi qualora sia intervenuto uno degli atti interruttivi previsti dal codice penale.