Spazzacorrotti: l’attenuante per evitare il carcere

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L’attenuante dell’art. 323 bis e la Spazzacorrotti: i reati contro la pubblica amministrazione tra i reati ostativi dell’art. 4 bis o.p.

Con la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, la cd. “Spazzacorrotti” (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”) è stata inasprita la risposta sanzionatoria nei reati contro la P.A. .

L’obiettivo dichiarato è la lotta alla corruzione e l’isolamento dei condannati per i suddetti reati in via definitiva.

Per tali soggetti, infatti, l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione è precluso, a meno che non collaborino con la Giustizia.

La possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione per evitare l’ingresso in carcere

Abbiamo gia avuto modo di affrontare la problematica dei reati ostativi e dell’accesso alle misure alternative alle pene detentive.

I reati oggetto di questo inasprimento sono stati specificamente riportati nel testo di legge, volto alla modifica dell’art. 4 bis o.p. .

Infatti, la norma statuisce che “L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione […] possono essere concessi ai detenuti e internati” per i delitti di cui agli “artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bissolo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58 ter ord. penit. o a norma dell’art. 323 bis, secondo comma, del codice penale”.

Cosa è l’attenuante della collaborazione? Serve per evitare l’ingresso in carcere?

Dal contenuto della norma, dunque, si evince come anche per i condannati in via definitiva per i più gravi delitti tra quelli previsti dal codice penale nel Libro secondo, Titolo II, vi sia una esclusione dal meccanismo di fruizione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione.

Tuttavia, le uniche due possibilità per tali condannati di accedervi sono state esplicitamente previste dal legislatore:

  • vi è la collaborazione con la giustizia, la quale è comune a tutti i reati ostativi dell’art. 4 bis o.p.;
  • è prevista l’attenuante dei reati contro la PA ai sensi dell’art 323 bis, secondo comma, c.p. .

La particolare circostanza attenuante ex art. 323, secondo comma c.p. prevista dalla Spazzacorrotti serve per evitare il carcere?

Nello specifico il predetto articolo del codice penale, rubricato “Circostanze attenuanti” al secondo comma prevede che

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”.

Pertanto, la ratio del presente comma, in corrispondenza alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari, ovvero alle misure alternative alla detenzione, si pone come istituto parallelo rispetto alla collaborazione con la giustizia prevista dall’art. 58 ter ord. penit. .

In conclusione, qualora un condannato si sia visto riconoscere l’attenuante di cui all’art. 323 bis, secondo comma, c.p. nel giudizio di cognizione, il Pubblico Ministero di propria iniziativa, ovvero in caso di inerzia di quest’ultimo, su istanza del difensore, può sospendere l’ordine di esecuzione, tale da consentire al condannato di fruire della possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione.

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