Il perdono giudiziale dei minori

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Il perdono giudiziale per i reati commessi dai minori: trovi una guida completa in questo articolo.

Il processo penale dei minori

Il procedimento penale minorile si caratterizza per il perseguimento del fine rieducativo e risocializzante del minore autore di reato.

 Vi è un’ottica di protezione e tutela dell’imputato che non abbia ancora raggiunto la maggiore età. 

 Il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 disciplina il procedimento penale a carico dei minori.

La disciplina si prefigge infatti l’obiettivo di coniugare l’esigenza di reprimere la commissione delle condotte penalmente rilevanti con quella di proteggere il percorso di crescita del minore e l’evoluzione della sua personalità.

Per conseguire tale risultato vi sono alcuni istituti volti ad evitare i tipici effetti stigmatizzanti derivanti dal contatto del minorenne con la giustizia penale.

Cos’è il perdono giudiziale dei minori e quando viene applicato?

Tra questi vi è il perdono giudiziale, peculiare causa di estinzione del reato che trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti di un imputato minore d’età.

Il perdono consiste nella rinuncia dello Stato alla condanna del minore al fine di consentirgli un più rapido reinserimento nel tessuto sociale.

L’istituto può essere applicato, previo consenso del minore, in presenza di determinati requisiti previsti dalla legge, di seguito indicati.

Il perdono rappresenta una delle modalità con cui può concludersi in maniera favorevole il procedimento penale a carico dei minori di età tra i 14 ed i 18 anni. 

Tale istituto rappresenta un caso speciale di estinzione del reato, e viene disciplinato all’art. 169 del codice penale, il quale prevede che:

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell’articolo 164. 

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta”.

Le condizioni di applicazione del perdono

Ai sensi di tale articolo è dunque possibile identificare quali sono le condizioni che consento al minore di accedere al perdono giudiziale.

Il perdono giudiziale è un beneficio che può essere concesso, fin dall’udienza preliminare, ad un minore di età compresa tra i 14, età minima prevista per l’imputabilità, ed i 18 anni.

Il minore deve aver commesso un reato punito:

  • con la pena detentiva non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  • oppure con una pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, non superiore a 1.549 euro.

Elemento necessario ai fini dell’applicazione del perdono giudiziale è, inoltre, l’assenza di precedenti condanne a pene detentive per delitto, anche ove sia intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p., nonché la mancata dichiarazione di status di delinquente o contravventore abituale o professionale. 

La valutazione del Giudice sul minore

Il Giudice, sulla base della valutazione dei parametri di cui all’art. 133 del codice penale deve poi poter ragionevolmente ritenere che il giovane imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Nella sua valutazione il Giudice deve, dunque, tener conto della gravità del fatto di reato e della capacità a delinquere del minore, essendo chiamato a valutare al contempo le motivazioni che l’hanno indotto a delinquere e l’esistenza di eventuali precedenti penali e giudiziari. 

Tale indagine non può, inoltre, prescindere da un’attenta analisi della situazione familiare, personale e psicologica del minore autore di reato.

La tipologia di reati per la concessione del perdono giudiziale

Per quanto riguarda i reati per cui è consentito l’accesso al perdono giudiziale, l’art. 169 del codice penale non contiene preclusioni di sorta, ne consegue come possa essere perdonato qualsiasi reato, purché questo rientri nei limiti edittali previsti dalla norma.

Il perdono presuppone sempre il preventivo accertamento della responsabilità da reato, ma affinché il Giudice si pronunci in tal senso è necessario il consenso dell’interessato.

Il minore deve infatti avere la possibilità di scegliere tra la chiusura del processo con sentenza di non luogo a procedere ovvero la sua prosecuzione, ove ritenesse di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti.

La concessione del beneficio è esclusiva, in altre parole, il perdono giudiziale può essere concesso una sola volta.

Perdono giudiziale e casellario

La sentenza di perdono giudiziale, pur escludendo la punibilità del minore, presuppone un accertamento della sua colpevolezza e, pertanto, produce alcuni effetti pregiudizievoli nei suoi confronti.

Il precedente penale resta infatti iscritto nel casellario giudiziale del minore sino al compimento del ventunesimo anno di età.

Tuttavia, la cancellazione non sempre evita pregiudizi futuri al minore autore di reato.

Si pensi, per esempio, al maggiorenne che intenda partecipare ad un concorso nel cui bando viene richiesto di indicare di non aver riportato condanne,anche se è stata concessa l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale. 

In tal caso, anche se l’interessato ha ormai compiuto i 21 anni di età, è comunque obbligato ad indicarlo per non incorrere in responsabilità per falsità in atti.

Il perdono giudiziale non costituisce l’unico strumento che consente al minore una rapida fuoriuscita dal processo penale che lo vede coinvolto.

Gli altri istituti a favore del minore

L’irrilevanza del fatto per i minori

Tra gli epiloghi speciali previsti dal D.P.R. 448/1988 si segnalano:

  • la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
  • la dichiarazione di estinzione del reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova.

L’irrilevanza del fatto rientra tra gli epiloghi speciali che possono provocare la chiusura anticipata del processo penale minorile.

In particolare, se durante le indagini preliminari il fatto di reato risulta particolarmente tenue e il comportamento del minore occasionale, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice per le indagini preliminari di emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ove accerti che la permanenza del minore nel processo possa pregiudicare le sue esigenze educative.

La messa alla prova nei confronti del minore

La messa alla prova, invece, consente al Giudice che ritenga di dover valutare la personalità dell’imputato minorenne, di sospendere il processo e affidarlo ai servizi sociali.

I servizi svolgono le opportune attività di osservazione, trattamento e sostegnodel minore nel corso dello svolgimento di un programma rieducativo. 

Se al termine del periodo di sospensione il comportamento tenuto dal minore è positivo, il reato contestato si estingue con alcuna conseguenza penale per il minore.

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