Il minore autore del reato

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Quali sono le conseguenze legali per il minore autore del reato?

Le peculiarità del procedimento penale per il minore 

Il procedimento penale minorile è regolato dal D.P.R. 448/1988, chiamato anche codice del processo penale minorile, le cui disposizioni adattano le regole e i principi tipici del processo penale ordinario alle esigenze di rieducazione e di tutela proprie dei minori autori di reato.

I principi

Dalle norme del D.P.R. 448/1988 si ricavano infatti una serie di principi che governano il processo penale minorile, volti a tutelare la personalità dell’imputato minorenne:

  • il principio di adeguatezza, per cui le disposizioni del codice devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Il Giudice, infatti, prima di adottare un provvedimento deve esaminare accuratamente la sfera privata del minore, con particolare riguardo alla sua situazione personale e familiare nella quale il minore è cresciuto;
  • il principio di minima offensività, secondo il quale l’ordinamento, nell’intento di perseguire gli scopi di giustizia e buon esito del processo, deve cercare di inficiare il meno possibile il percorso educativo e di crescita del minore anche mediante l’utilizzo di strumenti alternativi, uno su tutti la messa alla prova;
  • il principio di residualità della detenzione, che risponde fortemente all’esigenza di rieducazione dell’imputato minorenne, per cui si cerca di limitare la carcerazione, cautelare ed esecutiva della pena, ai casi in cui si rende necessaria una difesa sociale non tutelabile in altro modo.

Il minore quando può essere processato per un reato?

Qual è l’età minima per essere perseguiti penalmente?

La risposta a tale quesito non può prescindere dalla disamina del concetto di “imputabilità penale”.

Il legislatore indica la condizione di chi può rispondere dinanzi all’Autorità giudiziaria dei reati che ha commesso.

L’imputabilità del minore autore di reato

Il concetto di imputabilità penale è legato essenzialmente alla capacità d’intendere e di volere, per cui chi non è nel pieno delle proprie facoltà mentali non può essere condannato per il reato che ha commesso.

Sulla base della considerazione per cui il minore non ha ancora raggiunto un grado di sviluppo fisico e psichico tale da poter comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni, il codice penale annovera la minore età tra le cause di esclusione dell’imputabilità.

Ma qual è il limite di età a partire dal quale si può ritenere un soggetto capace di intendere e di volere?

Effettivamente è opportuno considerare che l’età della maturazione psichica non è uguale per tutti, ma al contrario varia da persona a persona. 

Tale circostanza renderebbe, dunque, necessario un accertamento caso per caso circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore al momento della commissione del fatto di reato. 

Esigenze giuridiche di certezza, uguaglianza e praticità dell’accertamento impongono, tuttavia, l’adozione di un criterio cronologico che, sulla base dei dati offerti dall’esperienza, deve essere altamente presuntivo della raggiunta maturità.

L’imputabilità del minore risulta quindi subordinata ad un criterio cronologico.

Il minore di anni 14

Fino al compimento del quattordicesimo anno d’età il minore non è mai imputabile, in quanto il legislatore ha previsto nei suoi confronti una presunzione assoluta di incapacità.

L’art. 97 c.p. stabilisce, infatti, che “non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni”.

Il minore infradiciottenne

Al contrario, per il minore che abbia già compiuto i quattordici anni ma non i diciotto è prevista una presunzione relativa di imputabilità, superabile tramite la dimostrazione che egli non abbia avuto al momento del fatto sufficiente capacità di intendere e di volere.

Il Giudice dovrà pertanto verificare caso per caso ed in concreto se egli abbia raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di comprendere il disvalore sociale del proprio agire. 

L’art. 98 c.p. prevede infatti che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto quattordici anni, ma non ancora diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere”.

Cosa dice la legge in merito ai reati commessi da minori?

Nel nostro precedente articolo, abbiamo giù avuto modo di spiegare alcuni istituti che vengono utilizzati quali strumenti per consentire al minore una rapida fuoriuscita dal processo penale che lo vede coinvolto.

Clicca qui per leggere il precedente articolo

Come già anticipato nel paragrafo precedente, nel caso in cui il Giudice accerti la sussistenza in capo al minore che abbia compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto della capacità di intendere e di volere al tempo del commesso reato, la sua condotta è da considerarsi punibile, e la pena eventualmente irrogata è diminuita.

Inoltre, così come previsto dall’art. 98 c.p., qualora la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratti di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Ove si tratti di pena più grave, la condanna comporta soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale .

È tuttavia opportuno precisare che, per quanto la legge preveda che il minore di quattordici anni non abbia la maturità necessaria per essere consapevole delle proprie azioni, ciò non significa che chi non abbia ancora superato la fatidica soglia dei quattordici anni resti completamente impunito.

Le misure di sicurezza per il minore autore di reato

La legge stabilisce, infatti, che i minorenni non imputabili non possono essere oggetto di pena, ma possono essere sanzionati con una misura di sicurezza, ove ritenuti socialmente pericolosi.

Le misure di sicurezza sono provvedimenti adottati per rieducare la persona ritenuta socialmente pericolosa e rispondere ad esigenze di prevenzione sociale.

La misura di sicurezza tipica per i minorenni è il riformatorio giudiziario, oggi comunità minorile, alla quale il Giudice può condannare il minorenne che non ha compiuto i quattordici anni se ritiene che il reato commesso sia particolarmente grave.

Un’altra misura di sicurezza che il Giudice può comminare al minorenne socialmente pericoloso è la libertà vigilata, che consiste in prescrizioni rivolte a limitare la libertà dello stesso, come ad esempio il divieto di uscire in orario notturno ovvero di frequentare locali dove si vendono alcolici.

Denunciare un minorenne, si può?

Abbiamo già avuto modo di analizzare la differenza tra reato procedibile d’ufficio ed a querela di parte: clicca qui per leggere l’articolo.

Rispetto a tutto quanto sopra rappresentato si può, dunque, affermare che anche il minore può essere oggetto di denuncia, purché al momento del fatto avesse almeno quattordici anni. 

Solo a questa età, infatti, come già rappresentato, si supera la soglia dell’imputabilità penale che consente all’Autorità di perseguire penalmente l’autore di un fatto costituente reato.

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