Frode assicurativa: assolto “per non aver commesso il fatto”
Lo Studio Legale AMP ha ottenuto dal Tribunale di Milano una Sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” , in un procedimento penale in cui difendeva un suo assistito dall’accusa di concorso in frode assicurativa (artt. 110 e 642 C.p.)
La Sesta Sezione Penale del Tribunale di Milano, ha assolto con formula piena l’imputato dal reato di frode assicurativa: chiunque commetta questo reato rischia una pena che va da 1 a 5 anni di carcere, oltre al fatto che la condanna viene iscritta sul casellario giudiziario, “sporcando” irrimediabilmente la fedina penale.
L’imputato – difeso da uno degli avvocati dello studio – doveva affrontare un processo
“…per il delitto p. e p. dagli artt. 110 642 co 1 C.p., perché al fine di conseguire un vantaggio consistente nel pagamento di un premio inferiore per la copertura assicurativa obbligatoria dell’autovettura… falsificava la documentazione richiesta per la stipula del contratto assicurativo simulando che la proprietà del veicolo fosse di un soggetto inesistente, residente in località più vantaggiosa secondo la generale valutazione del rischio assicurativo (inteso come probabilità del verificarsi del sinistro).
Fatto commesso in Milano, in data 23.10.2014 (data emissione della polizza)”
Il PM aveva chiesto la condanna ad 1 anno e 3 mesi di reclusione.
La strategia difensiva del nostro Studio è stata quella di dimostrare che non vi era nessuna prova che il nostro assistito avesse commesso quei fatti, e che nel corso del processo tutto ciò che era emerso non bastava per condannarlo.
Infatti le uniche dichiarazioni che accusavano il nostro assistito provenivano dall’altro imputato, che si è sottoposto ad interrogatorio dichiarando di essere innocente e che la responsabilità del reato fosse solo del nostro cliente.
Tale dichiarazione però non è stata ritenuta credibile dal Tribunale, secondo l’art. 192 co. 3 C.p.p. che afferma: “le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.
Le prove che erano contro il nostro assistito però, grazie all’abilità dei professionisti dello Studio AMP, sono state tutte smontate.
Per cui, le dichiarazioni del coimputato non sono state ritenute credibili, e quindi non sono state utilizzate contro il nostro assistito.
A quel punto il Tribunale ha dovuto necessariamente assolvere il nostro assistito ai sensi dell’art. 530 C.p.p “per non aver commesso il fatto”, ovverosia la cosiddetta “formula piena”.
Lo Studio Legale AMP, grazie alla comprovata esperienza dei suoi professionisti, altamente specializzati nelle tematiche delle frodi assicurative, è riuscito ad ottenere una sentenza di assoluzione ed a dimostrare l’innocenza dell’assistito.
Se avete un problema di questo tipo potete contattarci: lo risolveremo insieme, preparando la miglior difesa possibile.