Quando si prescrive il reato di abuso edilizio?
Se si è costruito senza titolo edilizio, si può incorrere sia in un reato (l’abuso edilizio – leggi il nostro precedente articolo per saperne di più) che in un illecito amministrativo. La prescrizione può portare ad evitare la demolizione?
Il reato di abuso edilizio è passibile di prescrizione, che può verificarsi in quattro o cinque anni a seconda della presenza o meno di atti interruttivi.
Il reato si prescrive in quattro anni (prescrizione breve) se non vi sono atti interruttivi.
Diversamente, si prescrive in cinque anni (prescrizione lunga) se vi sono atti interruttivi, come il decreto di citazione a giudizio, l’interrogatorio davanti al pubblico ministero o la decisione sulla richiesta di archiviazione.
Quando inizia la prescrizione dell’abuso edilizio? Quando si consuma il reato?
Per il reato di abuso edilizio, la giurisprudenza più recente ha affermato che la consumazione del reato ha natura permanente, ovvero si protrae fino a quando il responsabile non presenta la denuncia o non termina l’intervento edilizio (Cass. Pen. n. 7404/2021, n. 1145/2015, n. 12235/2014).
La consumazione del reato ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva.
La giurisprudenza ha precisato che la cessazione dell’attività abusiva si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera (Cass. Pen. SU n. 17178/2002) o con la sospensione totale dei lavori, sia volontaria che imposta (ad esempio, tramite sequestro penale).
Ai fini della decorrenza della prescrizione, rilevano comunque: l’ultimazione dell’opera abusiva, la sentenza di primo grado (fictio iuris), l’esecuzione del provvedimento interruttivo dell’abuso (sequestro del cantiere) e la desistenza e demolizione volontaria.
E’ possibile evitare l’ordine di demolizione se il reato di abuso edilizio è prescritto?
La sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive può essere irrogata anche se il reato è stato dichiarato prescritto.
Ciò significa che il Comune ha il diritto di ordinare la demolizione del manufatto abusivo, indipendentemente dai limiti di prescrizione. Si tratta di una sanzione amministrativa, non soggetta ai limiti di prescrizione.
La demolizione dell’abuso edilizio evita il procedimento penale?
Anche se lo Studio Legale AMP ha ottenuto diversi provvedimenti favorevoli, evitando il procedimento penale ai propri assistiti, La Corte di Cassazione (Sezione III penale, 5 marzo 2013, n. 10245; idem Sezione III penale, 7 maggio 2010, n. 17535) ha stabilito che, disposto il sequestro preventivo, la successiva demolizione, anche volontaria, non elimina la rilevanza penale della condotta originaria.
Come detto, questa impostazione nella prassi non è sempre corretta:
(clicca qui per vedere i nostri provvedimenti favorevoli in caso di demolizione)
Anche il rilascio di una sanatoria edilizia che riguardi solo le opere residue rispetto alla demolizione di altre non è idoneo a estinguere i reati urbanistici ai sensi dell’art. 36 del dPR n. 380 del 2001.
Se esiste un provvedimento del genere, il giudice ordinario può verificarne la legittimità amministrativa e, se del caso, affermare in sede esecutiva che l’ordine di demolizione delle opere originariamente abusive impartito con la condanna penale non è eseguibile. Tale provvedimento è logicamente incompatibile con l’efficacia dell’ordine di demolizione, che ha lo scopo di rimuovere un manufatto privo dei requisiti che ne avrebbero legittimato la edificabilità, ma non è in grado di rendere legittima una condotta originariamente illecita e i cui risultati, comunque, non sono stati oggetto della sanatoria intervenuta in seguito alla loro rimozione.
La demolizione dell’opera abusiva, tuttavia, rende applicabile la circostanza attenuante della riparazione del danno.
Questa attenuante è applicabile ai reati edilizi quando l’abbattimento volontario dell’opera avviene prima del giudizio e senza ordinanza sindacale di demolizione (Corte di Cassazione, Sezione III penale, 15 aprile 2016, n. 15731; idem Sezione III penale, 27 luglio 2011, n. 29991).
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